Cassazione Civile, Ordinanza n. 36551/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra due soggetti accomunati dal cognome, nel quale uno di essi ha agito sostenendo di essere stato destinatario di plurime condotte diffamatorie o comunque lesive della personalità: inviti rivolti a terzi a non frequentarlo, dichiarazioni offensive rese davanti al pubblico ministero, attribuzione di attività di volantinaggio ritenuta offensiva, e asserite pressioni esercitate durante l'interrogatorio della figlia. Il convenuto ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale, assumendo a sua volta di aver subito danni alla reputazione e una calunnia per effetto di denunce e missive indirizzate a vari pubblici ministeri, nelle quali gli venivano attribuiti ritardi o depistaggi nelle indagini in cambio di favori. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato integralmente. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi, tutti formalmente ricondotti alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o all'omesso esame di fatti decisivi: con il primo ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare taluni fatti e avrebbe usato un verbale non prodotto per accogliere la riconvenzionale, oltre a non tener conto della sopravvenuta prescrizione in appello di una condanna per volantinaggio; con il secondo ha contestato la valutazione di un diverso verbale e l'attendibilità di alcuni testimoni, deducendo l'erronea qualificazione come non offensive di alcune espressioni; con il terzo ha censurato l'accoglimento della riconvenzionale, proponendo una diversa lettura di atti e procedimenti penali che, a suo dire, avrebbero confermato le accuse rivolte al resistente. La Corte di cassazione ha però rilevato che tutte le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, sollecitando un terzo grado di merito, e non denunciavano un effettivo vizio di omessa pronuncia o di violazione di legge nei termini richiesti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le rationes decidendi della sentenza impugnata fossero fondate essenzialmente sull'accertata insussistenza, in fatto, delle condotte diffamatorie o illecite allegate dall'attore e sulla sussistenza, sempre in fatto, delle condotte poste a base della domanda riconvenzionale. Ha quindi giudicato tutte le censure inammissibili, perché dirette a una rivalutazione dei fatti, delle prove e dell'attendibilità dei testi, oltre che a introdurre elementi nuovi o non dimostrati come ritualmente devoluti ai giudici di merito. Il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e applicazione della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia non può essere utilizzata per contestare il mancato esame di mere circostanze di fatto o di prova; occorre una vera omissione su una domanda o eccezione. Non è consentito trasformarla in una censura sulla valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, quando le censure investono in realtà l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- L'art. 112 c.p.c. è violato solo se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda, eccezione o istanza ritualmente proposta; non ricorre invece quando si contesti il modo in cui siano state valutate circostanze istruttorie o fatti secondari.
- La deduzione di un vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente allegato e discusso nei gradi di merito e che la sua considerazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa; altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione sulla insussistenza o sussistenza dei fatti storici allegati, la contestazione in cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura degli atti processuali o una diversa attendibilità dei testimoni.
- La prescrizione sopravvenuta in sede penale non elide automaticamente la rilevanza del fatto storico ai fini civili, se il giudice di merito ne desume comunque la sussistenza dal contenuto complessivo della decisione penale e dagli atti disponibili.
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