Cassazione Penale, Sentenza n. 38395/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Licari era stato detenuto dal 8 marzo 2016 al 16 aprile 2022 e successivamente assolto con sentenza passata in giudicato il 26 novembre 2020 dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa. Il ricorrente deduceva violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 314 e 315 c.p.p. e degli artt. 42 e 43 c.p., contestando la valutazione sui presupposti del dolo e della colpa grave e denunciando difetto di motivazione. Sosteneva che la Corte di appello aveva interpretato in modo errato gli stessi elementi probatori (contatti telefonici, pedinamenti e la partecipazione a un incontro del 9 marzo 2014) non tenendo conto di spiegazioni personali e di precedenti giurisprudenziali favorevoli al riconoscimento della riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte di appello, la quale aveva ritenuto idonee a integrare dolo o colpa grave le frequenti telefonate e incontri tra Licari e un elemento di vertice della famiglia mafiosa di San Giuseppe Iato e la sua partecipazione al summit del 9 marzo 2014. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti o la partecipazione a incontri riconducibili all'organizzazione possono integrare colpa grave escludente il diritto all'indennizzo. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente tra le norme rilevanti; nella decisione non emerge un'applicazione specifica autonoma della norma oltre al richiamo complessivo alla disciplina sulla riparazione
Individua la disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte considera che il riconoscimento della riparazione è escluso se la custodia cautelare è stata causata da dolo o colpa grave del detenuto
Stabilisce cause ostative al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, in particolare il dolo o la colpa grave; la Corte ha ritenuto che le condotte di Licari possano integrare colpa grave
Riguarda l'elemento soggettivo del reato (dolo e colpa); la Corte ha valutato la rilevanza del dolo o della colpa ai fini dell'esclusione della riparazione
Richiamato in connessione con l'analisi dell'elemento soggettivo; la sentenza utilizza i principi relativi a dolo e colpa per valutare la colpa extraprocessuale
Applicato dalla Corte per escludere l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e per motivare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 (Aga)
Richiamata dal ricorrente, ma ritenuta non pertinente dalla Corte di Cassazione alle specifiche circostanze del caso; la massima riguarda l'uso di frasi in codice e la loro valenza indiziaria
Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014 (Dieni)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte come consolidato principio secondo cui frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati possono costituire colpa extraprocessuale idonea a impedire il riconoscimento dell'indennizzo
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014 (Pistorio)
Ulteriore precedente utilizzato per confermare che rapporti e frequentazioni ambigue possono integrare colpa grave
Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 (Calò) e Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 (Pandullo)
Precedenti citati a sostegno del principio secondo cui ingiustificate frequentazioni interpretabili come indizi di complicità possono costituire colpa grave
Massime di principio
- L'assoluzione con sentenza passata in giudicato non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: se emerge che la custodia cautelare è stata determinata da comportamenti dolosi o da colpa grave del detenuto, l'indennizzo può essere escluso
- Frequentazioni ripetute e ambigue con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite e la partecipazione a incontri riconducibili all'organizzazione possono costituire elementi idonei a integrare colpa grave ai fini dell'esclusione della riparazione
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente la sussistenza di dolo o colpa grave sulla base del materiale probatorio; semplici affermazioni di motivazioni personali non sono sufficienti a escludere la rilevanza degli incontri o delle comunicazioni intercettate
- Nel dedurre il vizio di motivazione è necessario confrontarsi in modo specifico e puntuale con la struttura logico-giuridica del provvedimento impugnato; censure generiche o non specificamente dirette alla motivazione rendono il ricorso debole o inammissibile
- La giurisprudenza distingue tra situazioni in cui il linguaggio in codice o l'occultamento di informazioni costituiscono indizi di partecipazione a condotte illecite e situazioni in cui la mera presenza o contatto non dimostra responsabilità: la valutazione dipende dalle circostanze concrete e dalla coerenza indiziaria complessiva
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