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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19217/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva rideterminato la sorveglianza speciale, fissato la cauzione e disposto confische parziali, denunciando: omessa o carente motivazione nella perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto (contestazione dell'anticipazione al 2008), mancato esame di elementi decisivi favorevoli al ricorrente (es. provvedimenti di riesame/annullamento in alcuni procedimenti cautelari, pronunce di incompetenza o assoluzioni), erronea qualificazione delle risultanze procedurali come indizi di pericolosità (art. 4, lett. i-bis), difetto di motivazione sulla tipologia e durata della misura e sull'ammontare della cauzione, e carenza di motivazione e correlazione temporale tra acquisizioni patrimoniali e periodo di pericolosità ai fini della confisca, nonché omissione di valutare provvista lecita e accumuli patrimoniali anteriori al periodo contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati per vizio di motivazione (motivazione inesistente o meramente apparente). Ha rilevato che la Corte di merito non si è confrontata con elementi potenzialmente decisivi (in particolare l'annullamento di titoli cautelari relativi ad affidamenti diretti nel procedimento "Waterfront"), con conseguente compromissione della perimetrazione cronologica della pericolosità sociale. Per questo motivo il decreto impugnato è stato annullato con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo esame della pericolosità (nella corretta cornice cronologica), della misura di prevenzione, della cauzione e delle statuizioni patrimoniali, con obbligo di motivare puntualmente la relazione temporale tra beni acquisiti e periodo di pericolosità e di valutare gli elementi di provvista lecita e le pronunce favorevoli al ricorrente.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione), art. 4

    Usato per definire i presupposti di pericolosità sociale (tra cui le lettere b, c, i-bis). La Corte ha richiamato la necessità di corretta applicazione e di chiara motivazione nel collegare fatti/processi alla pericolosità.

  • Decreto Legislativo n. 159/2011, art. 6

    Richiama obbligo motivazionale e criteri generali per l'applicazione delle misure; la Corte ha censurato l'omessa motivazione sulla tipologia e durata della misura.

  • Decreto Legislativo n. 159/2011, art. 8

    Riferito alle modalità di applicazione delle misure; la sentenza evidenzia l'obbligo del giudice di specificare ragioni e parametri usati.

  • Decreto Legislativo n. 159/2011, art. 16 e art. 18

    Norme sul sequestro e la confisca di prevenzione: la Corte richiede correlazione temporale e prova della contaminazione illecita dei beni o dell'impresa.

  • Decreto Legislativo n. 159/2011, art. 20 e art. 24

    Riferite ai poteri e alla tutela dei terzi interessati: la Corte ricorda che le statuizioni patrimoniali devono tenere conto delle posizioni di terzi e delle prove di liceità delle provviste.

  • Decreto Legislativo n. 159/2011, art. 28, comma 1, lett. b

    Richiama l'efficacia delle sentenze penali definitive che possono escludere i presupposti della confisca; la Corte ha sottolineato l'importanza di confrontarsi con pronunce penali favorevoli al ricorrente.

  • Codice di Procedura Penale, art. 125

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto violato l'onere motivazionale per omissione di confronto con elementi decisivi.

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, lett. b

    Fondamento della censura per violazione di legge in cassazione: i ricorsi hanno invocato tale motivo in relazione alla carenza motivazionale e all'errata applicazione delle norme sulle misure di prevenzione.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Limiti di impugnazione per ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti.

  • Costituzione, art. 42

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela della proprietà e alla proporzionalità delle misure ablative; la Corte ricorda il dovere di verifica della liceità delle provviste.

  • Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 80

    Citato marginalmente in relazione agli effetti di esclusione dalle gare (rilevanza dei delitti spia); la Corte osserva che la rilevanza temporale del reato/affidamenti va valutata con attenzione.

Massime di principio

  • Il giudice delle misure di prevenzione è obbligato a confrontarsi espressamente con elementi processuali potenzialmente decisivi: la mancata considerazione di provvedimenti cautelari annullati o di pronunce favorevoli integra motivazione inesistente o meramente apparente.
  • La perimetrazione temporale della pericolosità sociale è cruciale: la confisca di prevenzione e l'ablazione dei beni devono essere connesse temporalmente al periodo in cui è stata accertata la pericolosità; retrodatazioni non adeguatamente motivate sono viziate.
  • Per disporre la confisca di prevenzione occorre dimostrare la correlazione tra il patrimonio acquisito e l'attività illecita nel periodo di pericolosità; va considerata la provvista lecita e gli accumuli patrimoniali anteriori.
  • Le sentenze penali, gli annullamenti di misure cautelari e le decisioni che riducono o escludono la gravità indiziaria hanno valore sintomatico rilevante e devono essere valutati nella formazione del giudizio di prevenzione.
  • La qualificazione dell'impresa come 'illecita' richiede valutazione del prevalere, per valore, dell'attività illecita su quella lecita; la mera intestazione a terzi o l'esistenza di ruoli gestionali non bastano senza prova del carattere sistematico illecito.
  • Il provvedimento deve motivare separatamente la tipologia e la durata della misura di prevenzione e l'ammontare della cauzione; l'omissione su questi punti è motivo di annullamento.
  • Le statuizioni patrimoniali che incidono sui terzi richiedono specifica e circostanziata motivazione rispetto alla posizione del terzo e alla liceità delle risorse che hanno determinato l'acquisizione dei beni.
  • In presenza di questioni strettamente probatorie o di fatto rilevanti e non adeguatamente valutate, la Cassazione può annullare con rinvio affinché il giudice di merito compia una nuova e completa valutazione motivata.

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