Sentenza del 02/09/2024 n. 23512 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava ventinove avvisi di liquidazione dell’imposta di registro relativi ad atti notarili di costituzione di servitù su terreni agricoli. L’Agenzia aveva richiesto la maggiore imposta applicando l’aliquota del 15%, anziché quella dell’8% autoliquidata dalla società. Ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale del Molise per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il riferimento al trasferimento di terreni agricoli dovesse comprendere anche la costituzione di servitù e che rilevasse la natura agricola del fondo servente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale del Molise, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso. Ha ribadito che la servitù si costituisce, non si trasferisce: essa non comporta il passaggio della proprietà o della titolarità di un diritto reale da un soggetto a un altro, ma una compressione del diritto del proprietario del fondo servente a vantaggio del fondo dominante. Per gli atti costitutivi di servitù controversi si applica quindi l’aliquota dell’8%, non quella del 15% prevista per il trasferimento di terreni agricoli. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione: 1.500 euro per competenze, oltre accessori, e 200 euro per spese vive.
Norme richiamate
Art. 1, periodi primo e terzo, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il termine trasferimento contenuto nell'art. 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma (ndr. una mera) compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante).
La previsione del 15% per i trasferimenti di terreni agricoli riguarda atti che trasferiscono la proprietà o la titolarità di diritti reali; non si estende alla costituzione di una servitù, soggetta all’aliquota dell’8% prevista per gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
ai sensi dell'art. 1027 cod. civ. la servitù prediale, che costituisce un diritto reale di godimento, consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario;
La servitù è un peso imposto sul fondo servente per l’utilità oggettiva di un diverso fondo; tale struttura giuridica spiega perché la sua costituzione non equivale al trasferimento di un diritto dal proprietario del fondo servente.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
È la disposizione processuale invocata dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della disciplina dell’imposta di registro; la censura è stata respinta.
Massime di principio
- Per distinguere l’aliquota applicabile occorre qualificare la natura giuridica dell’atto registrato, non basarsi soltanto sulla natura agricola del terreno coinvolto.
- La costituzione di una servitù non è un trasferimento: il proprietario del fondo servente conserva la proprietà, pur subendone una limitazione a vantaggio del fondo dominante. Pertanto, la previsione fiscale relativa al trasferimento di terreni agricoli non si applica automaticamente agli atti costitutivi di servitù.
- La servitù è accessoria e inerente al fondo dominante: non è autonomamente trasferibile né può essere separata dalla titolarità di quel fondo.
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