Cassazione Penale, Sentenza n. 22227/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del GIP secondo cui non era provato che il medesimo disegno criminoso fosse programmato sin dall'originaria partecipazione; ha evidenziato una cesura temporale tra le partecipazioni valutate e l'autonomia di una vicenda risalente al 2013 rispetto alle successive. Il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p.; il ricorrente contestava violazione dell'art. 81 c.p. e vizi di motivazione, sostenendo che i fatti giudicati con sentenze irrevocabili (due del 2020 e una del 2017) derivassero dallo stesso disegno criminoso, che il GIP avrebbe erroneamente ritenuto esistessero due distinte associazioni e che non avrebbe valutato correttamente la continuità temporale e il ruolo nei sodalizi di Di Maio e di altri (es. Carlo Di Maio, Ciro Alfano).
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione di riconoscimento della continuazione fra più condanne; applicata dal GIP e richiamata dalla Corte per valutare la domanda di considerare i reati come continuati.
Principio della continuazione (cumulo unitario delle pene quando più fatti, della stessa indole, siano l'attuazione di un medesimo disegno criminoso); la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato il medesimo disegno sin dall'inizio per le condotte contestate.
giurisprudenza richiamata (Sez. 1 n.1534/2017, Sez. 6 n.13085/2013, Sez. 1 n.13609/2011)
La giurisprudenza richiamata chiarisce che, con riguardo ai reati associativi, la continuazione richiede che le condotte successive siano state programmate fin dall'originaria partecipazione al sodalizio; la sola sovrapposizione di partecipanti o finalità non basta senza prova del progetto unitario.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati associativi è necessario provare che il medesimo disegno criminoso fosse pianificato sin dall'inizio della partecipazione: la prova deve mostrare programmazione unitaria, non solo coincidenza di soggetti o finalità.
- Una cesura temporale tra le partecipazioni, o la dimostrazione che le condotte sono state autonome nel tempo, può escludere la continuazione anche se vi è sovrapposizione di persone coinvolte.
- In sede di giudizio dell'esecuzione il sindacato sulla continuazione è essenzialmente motivazionale e di fatto; la Cassazione non rivede semplici valutazioni probatorie ma verifica errori di diritto o illogicità della motivazione.
- Se si intendono ottenere effetti della continuazione su sentenze già irrevocabili, è necessario documentare in modo chiaro il vincolo progettuale unitario sin dall'origine e spiegare perché le condotte successive non costituiscono autonome vicende delittuose.
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