Cassazione Penale, Ordinanza n. 20871/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la sua condanna per evasione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione esclusivamente in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo il ricorso, la sentenza avrebbe escluso indebitamente la causa di non punibilità; la Corte rileva però che la doglianza non si confronta con gli elementi valorizzati dai giudici di merito per escludere la tenuità dell'offesa ed è perciò generica e di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e meramente assertivo, perché non confrontato criticamente con gli elementi di fatto già considerati in sentenza per negare la particolare tenuità del fatto: la considerevole distanza tra il luogo degli arresti e quello di rinvenimento dell'imputato, il fatto che fosse in compagnia di una persona pregiudicata e la presenza di numerosi precedenti penali, seppur non specifici. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Indica il delitto di evasione quale reato oggetto della conferma di condanna impugnata.
La particolare tenuità del fatto è stata dedotta dalla difesa, ma esclusa dai giudici di merito e non ritenuta censurabile in cassazione per genericità del motivo.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è esclusa solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sul diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve in una critica generica o di puro merito e non si confronta con gli specifici elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto può legittimamente fondarsi su elementi come la distanza della condotta dai luoghi di riferimento del reato, la contiguità del soggetto con ambienti o persone pregiudicate e i precedenti penali dell'imputato, ove tali dati siano coerentemente apprezzati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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