Cassazione Penale, Sentenza n. 41347/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bortolotti era stato condannato per il delitto previsto dall'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver falsamente attestato le condizioni di reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'annualità 2013: dichiarò un reddito personale di euro 1.678,21 mentre l'Agenzia delle Entrate accertò euro 8.308,51 e furono omessi i redditi della convivente pari a euro 15.721,00. In cassazione il ricorrente ha censurato (1) la motivazione circa l'elemento soggettivo sostenendo che l'istanza era stata predisposta dall'avvocato e solo firmata dal detenuto, (2) la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche per via di un precedente per stupefacenti, e (3) ha invocato l'estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità rispetto all'argomento decisivo (in particolare la testimonianza dell'avv. Chiara Pontalti, ritenuta dirimente sulla consapevolezza del ricorrente). Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione poiché il dies a quo della prescrizione è la data di presentazione dell'istanza (26 maggio 2014) e il termine non era decorso alla data della sentenza di appello (24 novembre 2021). In conseguenza della inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la richiesta di annullamento per prescrizione proposta dal Procuratore Generale.
Norme richiamate
art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
art.95 d.P.R. 30/05/2002, n.115
La norma sanziona la falsa attestazione relativa alle condizioni di reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato valutando, tra l'altro, la testimonianza dell'avvocato che dimostrava la consapevolezza del ricorrente.
art.62-bis cod. pen.
Attribuisce al giudice la facoltà di riconoscere le circostanze attenuanti generiche sulla base di elementi sintomatici; non obbliga il giudice a rispondere a ogni singola deduzione difensiva, è sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione.
art.129 cod. proc. pen.
Riguarda le cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata; la Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di costituire un valido rapporto di impugnazione che abiliti a far valere cause sopravvenute di estinzione.
art.616 cod. proc. pen.
Consente al giudice di imporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; nel caso è stato disposta la somma di euro 3.000,00.
Giurisprudenza - Sez. U., De Luca
Sez. U., n.32 del 22/11/2000 (De Luca)
Principio secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi preclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La responsabilità per falsa attestazione al fine di ottenere il patrocinio a spese dello Stato può sussistere anche se l'istanza è stata redatta dall'avvocato e solo sottoscritta dal cliente, quando emergano elementi probatori che dimostrino la consapevolezza del dichiarante (es. testimonianza del difensore).
- In cassazione è essenziale concentrare i motivi sulle censure che contrastano direttamente gli argomenti decisivi della motivazione di merito; l'omissione di contestare la prova dirimente può rendere il ricorso inammissibile per carenza di specificità.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel riconoscere o negare le attenuanti generiche; la presenza di precedenti recenti e rilevanti può legittimamente ostare al loro riconoscimento.
- Il termine di prescrizione decorre dal momento della consumazione del reato; nella fattispecie la consumazione si identifica con la presentazione dell'istanza (qui depositata in cancelleria dal difensore il 26/05/2014), e il modo di presentazione influisce sul dies a quo.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di far valere successivamente cause di estinzione maturate dopo la sentenza impugnata; per questo in casi borderline è utile valutare tempestivamente e specificamente la questione della prescrizione.
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