Sentenza n. 614/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento somme sostenute per la demolizione coattiva delle opere edilizie abusivamente realizzate, n. 0009102 del 21 aprile 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza-ingiunzione di pagamento delle spese sostenute dal Comune per la demolizione coattiva di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune ha richiesto il pagamento delle spese sostenute per la demolizione coattiva di opere abusive. Hanno dedotto l'illegittima revoca dell'incarico di demolizione conferito alla società originariamente individuata, l'eccessività dei costi dei lavori e il cattivo svolgimento della demolizione, dal quale sarebbero derivati danni economici. Hanno chiesto l'annullamento dell'ingiunzione e il risarcimento dei danni quantificati in euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario territorialmente competente. Il giudice ha distinto tra la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, la cui contestazione rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, e il recupero delle spese sostenute per la demolizione in danno ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, che attiene invece a un'obbligazione patrimoniale di diritto privato. La controversia sulle somme richieste non mette in discussione la legittimità dell'originario ordine di demolizione, ma riguarda l'esistenza e l'ammontare del credito comunale, inclusa l'effettività della spesa e la sua eventuale eccessività rispetto all'obiettivo perseguito. Anche le contestazioni relative ai danni asseritamente provocati dall'esecuzione della demolizione riguardano rapporti patrimoniali e risarcitori devoluti al giudice ordinario. È stata disposta la traslatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con possibilità di riproposizione della causa nei termini di legge. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La controversia sulla sanzione pecuniaria prevista da tale disposizione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.
Il recupero delle spese sostenute per la demolizione in danno fonda un diritto di credito dell'amministrazione, regolato dalle comuni norme sui diritti patrimoniali e devoluto alla giurisdizione ordinaria.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (...) f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia non si estende alle controversie aventi a oggetto il credito patrimoniale del Comune per il rimborso delle spese di demolizione in danno.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario individuato dal giudice amministrativo, nei termini di legge, mediante traslatio iudicii.
La controversia è stata trattata in camera di consiglio da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Il TAR ha previamente avvisato le parti della possibile rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia sul recupero delle spese sostenute dal Comune per la demolizione coattiva di opere abusive ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001 appartiene alla giurisdizione ordinaria, perché riguarda un'obbligazione patrimoniale di diritto privato e non la legittimità dell'ordine di demolizione.
- La fattispecie dell'esecuzione in danno si perfeziona attraverso l'esecutività dell'ordine amministrativo, l'inerzia dell'obbligato e l'esercizio del potere sostitutivo dell'amministrazione; il diritto al rimborso concerne esclusivamente l'effettività e la misura delle somme spese.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia riguarda la contestazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, ma non il successivo recupero delle spese di demolizione sostenute dall'amministrazione.
- Nella controversia sul rimborso delle spese di demolizione in danno, il giudice ordinario può verificare se il Comune abbia effettivamente sostenuto le somme richieste e se la spesa non sia eccessiva rispetto all'obiettivo perseguito; non gli compete invece valutare la legittimità dell'originario provvedimento amministrativo.
- Le pretese risarcitorie relative a danni asseritamente cagionati dall'esecuzione materiale della demolizione rientrano nella cognizione del giudice ordinario quando sono collegate alla contestazione patrimoniale dell'esecuzione in danno.
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