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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una lavoratrice, già dipendente di un centro provinciale per handicappati e poi transitata prima a una USL e infine all’ASL, volta ad ottenere l’inquadramento nella categoria D del CCNL Comparto Sanità, il pagamento delle differenze retributive e delle indennità professionali, nonché il riconoscimento degli scatti di anzianità. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda relativa agli scatti biennali, applicando il trattamento economico previsto per il personale degli enti locali e limitando il riconoscimento alla prescrizione quinquennale. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione dell’ASL. Nel ricorso per cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto, in un unico motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice d’appello avesse riconosciuto gli scatti secondo il CCNL comparto funzioni locali e non secondo il CCNL sanità richiesto in origine; ha inoltre lamentato la mancata applicazione dell’art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990 e dell’art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000, assumendo che tali norme avessero soppresso gli aumenti del R.I.A. dal 31.12.1990. La resistente ha controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla doglianza ex art. 112 c.p.c., ha rilevato che la ricorrente non aveva riportato in modo specifico e autosufficiente gli atti e le deduzioni del giudizio di merito rilevanti per dimostrare che la questione fosse stata effettivamente devoluta al giudice d’appello; inoltre, il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non era stato dedotto come motivo di gravame in appello. Quanto alla censura di violazione di legge, la Corte l’ha ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva fondato il riconoscimento degli scatti sulla disparità di trattamento, ritenuta ingiustificata, tra lavoratori dell’ente e dipendenti del servizio sanitario nazionale, nonché sul difetto di deduzioni e prove dell’ASL circa eventuali giustificazioni del trattamento differenziato. La ricorrente non aveva quindi colpito la reale base logico-giuridica della decisione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’ASL alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione asseritamente omessa sia stata ritualmente proposta e che i relativi passaggi siano specificamente riportati nel ricorso per cassazione, in modo da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è scrutinabile come error in procedendo solo se il ricorso è autosufficiente e consente l’esame diretto degli atti rilevanti.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Le nullità della sentenza di primo grado devono essere fatte valere nei motivi di impugnazione; non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione se non dedotte in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica alla decisione impugnata; se non coglie le ragioni poste a base del provvedimento, si risolve in un 'non motivo'.

  • art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990

    La ricorrente lo invocava per escludere il riconoscimento degli aumenti del R.I.A., ma la Corte non ha esaminato il merito della questione perché la censura non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000

    La ricorrente lo invocava quale norma che avrebbe soppresso gli aumenti del R.I.A. dal 31.12.1990; la Corte ha ritenuto la doglianza inconferente rispetto alla decisione d’appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In ragione dell’inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è ammissibilmente deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico e autosufficiente la domanda o eccezione asseritamente trascurata, nonché gli atti processuali in cui essa è stata proposta.
  • La nullità della sentenza di primo grado per ultrapetizione o extrapetizione non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta come motivo specifico di appello.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che si limiti a riproporre questioni già trattate senza contestare la base giuridica effettiva della decisione è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una ragione autonoma e decisiva, la contestazione di profili normativi diversi è irrilevante se non incide su quella specifica ratio.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una mera ripetizione delle difese di merito: la critica deve essere mirata, specifica e idonea a scardinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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