Cassazione Penale, Sentenza n. 22553/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.) per vari semestri di pena presofferta, deducendo che il provvedimento aveva errato nel non applicare il principio della valutazione frazionata per semestri e che la motivazione era carente nel collegare la grave condotta successiva (latitanza nel 2015-2016) ai periodi detentivi molto anteriori (in particolare il semestre 22/03/2001-08/12/2001). Denunciava anche vizio di motivazione circa il fatto che il Tribunale avesse fondato la valutazione complessiva su infrazioni disciplinari del 2012-2013 senza spiegare la ricaduta sui periodi del 2001.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto in parte fondato il ricorso: ha confermato la legittimità del rigetto per i semestri più prossimi (2011-2012 e 2012-2012) in ragione di gravi infrazioni disciplinari e della latitanza successiva, ma ha annullato l'ordinanza limitatamente al semestre 22/03/2001-08/12/2001 per carenza di motivazione sul nesso tra la condotta del 2015 e quel periodo molto anteriore, rinviando al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio su quel punto e rigettando il ricorso per il resto.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter
Richiamata per segnalare lo stato del condannato (detenzione domiciliare/differimento dell'esecuzione pena); non incisiva sul merito della liberazione anticipata ma contestualizza la situazione esecutiva.
art. 54 Ordinamento Penitenziario
Disciplina la liberazione anticipata richiedendo prova positiva della partecipazione all'opera rieducativa; la Corte rileva che l'accertamento deve essere basato su elemento oggettivi e che la valutazione va operata semestralmente ma non in modo assoluto.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2
Fornisce criteri per valutare l'impegno del detenuto (partecipazione alle attività trattamentali e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni e comunità esterna); la Corte lo usa per definire i parametri di valutazione della condotta.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 1, comma 1
Richiama l'obiettivo degli interventi trattamentali volti a sostenere interessi umani, culturali e professionali del detenuto, come criterio interpretativo per l'accertamento della partecipazione rieducativa.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
Norme invocate dal ricorrente per segnalare errore di diritto e vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata; la Corte ha valutato tali censure e ha accolto in parte quelle attinenti alla motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usata per qualificare la sintesi del motivo nel ricorso (obbligo di motivazione sintetica in cassazione); non incide sul merito della decisione qui trattata.
Massime di principio
- La valutazione per la concessione della liberazione anticipata va effettuata, di regola, semestre per semestre, ma questo principio non è assoluto: condotte successive particolarmente gravi possono riverberarsi anche su semestri anteriori se dimostrano un mancato percorso rieducativo.
- Per estendere gli effetti negativi di una condotta posteriore a periodi molto anteriori il giudice deve fornire una motivazione puntuale e specifica che colleghi la gravità e la natura della condotta successiva alla mancata adesione all'opera rieducativa nei periodi valutati.
- Infrazioni disciplinari recenti e/o una latitanza prolungata possono legittimare una valutazione complessiva della condotta (abbandono del frazionamento semestrale) quando la vicinanza temporale e la gravità consentono di inferire perdurante adesione a modelli di devianza.
- Il potere discrezionale del giudice nella concessione del beneficio richiede comunque una motivazione che espliciti il processo di valutazione in termini tali da consentire il sindacato di legittimità; motivazioni generiche o non collegate temporalmente non sono sufficienti.
- In casi simili è opportuno che il difensore contesti non solo l'esito negativo, ma richieda espressamente al giudice di spiegare il nesso causale e cronologico tra condotte successive e periodi anteriori per evitare lacune motivazionali impugnabili in cassazione.
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