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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05600/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda una sentenza del Tribunale di Milano emessa ex art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata all'imputato la pena concordata in relazione a un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. L'interessato aveva proposto ricorso avverso tale sentenza, ma ha poi depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p. La Corte ha quindi esaminato solo gli effetti processuali della rinuncia, rilevando che essa ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione depositata dal ricorrente. La Corte ha applicato l'art. 591, lett. d), c.p.p. in combinato con l'art. 589, comma 2, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'art. 616 c.p.p. si applica alla dichiarazione di inammissibilità indipendentemente dalla causa che la determina.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    indicato come norma incriminatrice del reato oggetto di applicazione della pena concordata.

  • art. 589, comma 2, c.p.p.

    prevede la rinuncia all'impugnazione, che nel caso di specie è stata ritualmente depositata dall'imputato.

  • art. 591, lett. d), c.p.p.

    la rinuncia determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende si applica anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia all'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, quando ritualmente proposta, è un atto processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio che comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., senza che rilevi la specifica causa dell'inammissibilità.
  • Nel giudizio di legittimità, la Corte può limitarsi a prendere atto della rinuncia e dichiarare l'inammissibilità senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. può essere oggetto di impugnazione, ma la rinuncia successiva al ricorso ne impedisce la prosecuzione.
  • In presenza di rinuncia validamente depositata, il processo di impugnazione si chiude con una pronuncia processuale di inammissibilità, non con una decisione sul merito della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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