Cassazione Penale, Ordinanza n. 05600/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda una sentenza del Tribunale di Milano emessa ex art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata all'imputato la pena concordata in relazione a un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. L'interessato aveva proposto ricorso avverso tale sentenza, ma ha poi depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p. La Corte ha quindi esaminato solo gli effetti processuali della rinuncia, rilevando che essa ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione depositata dal ricorrente. La Corte ha applicato l'art. 591, lett. d), c.p.p. in combinato con l'art. 589, comma 2, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'art. 616 c.p.p. si applica alla dichiarazione di inammissibilità indipendentemente dalla causa che la determina.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano.
indicato come norma incriminatrice del reato oggetto di applicazione della pena concordata.
prevede la rinuncia all'impugnazione, che nel caso di specie è stata ritualmente depositata dall'imputato.
la rinuncia determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende si applica anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia all'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, quando ritualmente proposta, è un atto processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio che comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., senza che rilevi la specifica causa dell'inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità, la Corte può limitarsi a prendere atto della rinuncia e dichiarare l'inammissibilità senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. può essere oggetto di impugnazione, ma la rinuncia successiva al ricorso ne impedisce la prosecuzione.
- In presenza di rinuncia validamente depositata, il processo di impugnazione si chiude con una pronuncia processuale di inammissibilità, non con una decisione sul merito della responsabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →