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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15397/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso per cassazione ha dedotto un solo motivo: difetto di motivazione della decisione di secondo grado, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe motivato mediante mero rinvio alla sentenza di primo grado, in violazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Dal testo risulta però che in appello non era stata contestata la responsabilità penale, ma solo chiesta l'applicazione di una pena sostitutiva pecuniaria, poi effettivamente riconosciuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la sentenza impugnata, la quale conteneva invece una motivazione adeguata, fondata sul rilievo che i motivi di appello non investivano la responsabilità, ma solo il trattamento sanzionatorio sostitutivo, già accolto dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992

    Norma incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza; la condanna di merito è stata confermata in relazione a tale fattispecie.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; il motivo che non si confronta con la sentenza non soddisfa tale requisito.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure astratte o sganciate dalla motivazione sono inammissibili.
  • La deduzione di vizio di motivazione non è ammissibile quando il provvedimento impugnato contiene una motivazione coerente e la critica del ricorrente prescinde dal reale contenuto della decisione.
  • Se in appello non viene contestata la responsabilità penale ma soltanto il trattamento sanzionatorio o l'applicazione di una pena sostitutiva, il ricorso che attacchi la conferma della condanna senza misurarsi con tale oggetto devolutivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo cause di esonero non ravvisate, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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