Cassazione Penale, Sentenza n. 35455/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 28/11/2023 che aveva riconosciuto la continuazione tra due distinti gruppi di sentenze. Due motivi principali: (1) violazione di legge per mancato rispetto dell'art. 188 disp. att. c.p.p., che richiede l'accordo delle parti per il riconoscimento della continuazione tra sentenze pronunciate con patteggiamento (art. 444 c.p.p.); il ricorrente lamenta che il Tribunale ha riconosciuto la continuazione senza seguire la procedura richiesta per le sentenze di cui alcune erano frutto di applicazione della pena su richiesta delle parti; (2) errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e motivazione illogica per il mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze n. 11) e n. 18), nonostante analogie nelle modalità del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha confermato che, quando il riconoscimento della continuazione riguarda sentenze emesse con riti diversi (alcune con patteggiamento e altre con giudizio ordinario), l'accordo di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p. non è richiesto; pertanto la censura relativa al primo gruppo (sentenze n. 9 e 11) è infondata. Tuttavia, per il secondo gruppo, essendo presenti più sentenze di applicazione della pena con patteggiamento (nn. 16 e 17) insieme a una sentenza di giudizio ordinario (n. 18), la Corte ha ritenuto che l'art. 188 disp. att. c.p.p. debba trovare applicazione con riguardo alle sole sentenze di patteggiamento; perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente al riconoscimento della continuazione tra le sentenze nn. 16), 17) e 18) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio solo su quel punto. Per il resto il ricorso è stato rigettato: il rigetto della continuazione tra le sentenze 11) e 18) è stato confermato in quanto il Tribunale aveva motivatamente escluso un disegno criminoso unitario.
Norme richiamate
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
L'accordo delle parti è requisito necessario per il riconoscimento della continuazione quando la richiesta concerne sentenze pronunciate in applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamenti). Tuttavia, quando la richiesta di riconoscimento riguarda anche sentenze pronunciate con rito ordinario, l'operatività dell'art. 188 non impedisce il riconoscimento della continuazione senza nuovo accordo.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte distingue tra sentenze pronunciate ex art. 444 e sentenze pronunciate in giudizio ordinario ai fini dell'applicazione dell'art. 188 disp. att.
Principio sostanziale sulla continuazione: per ritenere la continuazione occorre l'esistenza di un disegno criminoso unitario che abbia programmato una pluralità di condotte in vista di un unico fine; la verifica richiede accertamento di indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità operative ecc.).
Riferimento procedurale collegato all'esecuzione e alla disciplina delle decisioni in fase esecutiva; nella sentenza è richiamato congiuntamente ad art. 81 c.p. in relazione ai criteri per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Massime di principio
- L'accordo ex art. 188 disp. att. c.p.p. è necessario quando si chiede il riconoscimento della continuazione tra più sentenze derivanti da patteggiamenti: senza l'accordo delle parti il riconoscimento non può essere effettuato per quelle pronunce.
- Se la richiesta di riconoscimento della continuazione riguarda sia sentenze di patteggiamento sia sentenze pronunciate in giudizio ordinario, l'art. 188 non impedisce il riconoscimento complessivo della continuazione: l'accordo non è requisito quando sono coinvolti riti diversi.
- La continuazione richiede l'accertamento di un 'disegno criminoso' unitario al momento del primo fatto; i giudici devono valutare indici concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità temporale e territoriale, modalità operative, sistematicità e programmazione) e non basta la mera analogia nelle modalità per sancire la continuazione.
- In sede di cassazione non è consentita una riesamina dei fatti o una diversa valutazione degli indici di fatto già valutati dal giudice dell'esecuzione; il sindacato è limitato a questioni di diritto o a vizi di motivazione formali e sopravvenuti.
- Quando in un gruppo di sentenze coesistono più patteggiamenti, va preliminarmente accertato il rispetto della procedura di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p. prima di pronunciarsi sul riconoscimento della continuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35311/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35313/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35316/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35320/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →