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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2434 - Corte di Cassazione

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Sisma in Sicilia - Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile - Sospensione dei termini per i versamenti tributari - Carattere facoltativo del beneficio - Conseguenze sui termini di accertamento per l'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

F.Q. ha impugnato la sentenza del 12 luglio 2010 della Commissione tributaria regionale, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Catania del 21 giugno 2007 e confermato la debenza di € 15.106 per IRPEF e ILOR, oltre sanzioni e interessi, relative alle dichiarazioni dei redditi 1991 e 1992. La cartella era stata notificata il 4 agosto 2006, dopo la liquidazione delle imposte ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente ha dedotto, in quattro motivi, che non aveva chiesto di avvalersi della sospensione tributaria prevista per il sisma e che, pertanto, l’Amministrazione era soggetta ai termini ordinari per l’iscrizione a ruolo; ha inoltre censurato l’applicazione della L. n. 388/2000, art. 138, e della L. n. 289/2002, art. 9, comma 17. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente: la sospensione era facoltativa, richiedeva un’apposita domanda e l’Agenzia non aveva provato che F.Q. l’avesse presentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Poiché non risultava che F.Q. avesse richiesto la sospensione, non si applicava la proroga collegata dei termini di accertamento e riscossione: erano quindi decorsi i termini ordinari per l’iscrizione a ruolo quando fu notificata la cartella nel 2006. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057, artt. 1 e 5, comma 3

    La necessità che l'interessato presenti, oltre alla documentazione necessaria, anche apposita domanda al fine di beneficiare della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali, costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici.

    La sospensione dei termini tributari in favore dei soggetti colpiti dal sisma non operava automaticamente: occorreva una domanda specifica del contribuente. La sospensione dei termini dell’Ufficio per accertamento e riscossione era effetto collegato alla fruizione della sospensione da parte del contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    Nel caso in esame non è controverso che l'Agenzia delle Entrate, cui spettava il relativo onere, non abbia fornito la prova che il contribuente si fosse avvalso della facoltà di richiedere la sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria dovuti per gli anni 1991 e 1992, facoltà al cui esercizio è inscindibilmente connesso il collaterale effetto delle sospensione dei termini per l'accertamento e la riscossione delle imposte da parte dell'Ufficio.

    Spettava all’Amministrazione provare che il contribuente avesse richiesto la sospensione; in mancanza di tale prova non poteva invocare la conseguente proroga dei propri termini.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, nel testo vigente ratione temporis

    Ne deriva che risultano ampiamente decorsi i termini ordinari, previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, vigente ratione temporis, per la iscrizione a ruolo delle imposte comunicata con la cartella di pagamento del 2006.

    In assenza di prova che il contribuente avesse attivato la sospensione, l’iscrizione a ruolo restava assoggettata ai termini ordinari; quelli applicabili erano già decorsi al momento della cartella del 2006.

Massime di principio

  • Un beneficio di sospensione tributaria previsto per eventi calamitosi non va considerato automatico se la disciplina richiede una domanda: il contribuente deve attivarsi secondo le modalità prescritte.
  • La proroga dei termini dell’Amministrazione collegata alla sospensione degli obblighi del contribuente presuppone che quest’ultimo abbia effettivamente richiesto il beneficio; non basta che risieda in un’area colpita dall’evento.
  • Se l’Amministrazione invoca la proroga dei propri termini, deve provare che il contribuente abbia presentato la richiesta necessaria per fruire della sospensione. Se non lo prova, si applicano i termini ordinari di accertamento e riscossione.

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