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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29872/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; dedotte tre censure principali: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa celebrazione dell'udienza preliminare, poiché all'epoca del fatto il limite edittale previsto dall'art. 550 cod. proc. pen. sarebbe stato diverso rispetto all'assetto normativo successivo e il delitto non rientrerebbe nell'elenco per la citazione diretta; 2) motivazione carente e illogica sulla presenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, con richiesta di assoluzione ex art. 530 comma 2 c.p.p.; 3) errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: il criterio per stabilire la legittimità della citazione diretta è la legge vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (25/1/2019), per cui l'art. 5, d.lgs. n. 74/2000 prevedeva allora pena massima di quattro anni e rientrava nella fattispecie di cui all'art. 550, comma 1, cod. proc. pen.; pertanto le successive modifiche sostanziali o processuali non incidono (richiamato il principio "tempus regit actum"). Sul secondo motivo la Corte ha rilevato la genericità della censura, priva di indicazione di specifici argomenti di fatto o prova posti a fondamento dell'impugnazione, quindi inammissibile. Sul terzo motivo la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello che ha escluso le attenuanti generiche valorizzando l'entità dell'imposta evasa (IVA pari a euro 123.269,00), superiore alla soglia rilevante (50.000 euro). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale del reato contestato; la Corte ha rilevato che al momento dell'esercizio dell'azione penale (25/1/2019) la pena massima prevista da questa norma era di quattro anni, perciò il reato rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 550 cod. proc. pen. relativo alla citazione diretta.

  • art. 550, cod. proc. pen.

    "Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni..."

    La Corte interpreta il riferimento alla pena "non superiore nel massimo a quattro anni" come criterio riferito alla legge vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (principio "tempus regit actum"), quindi non influenzato da successive modifiche sanzionatorie.

  • art. 552, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorso (prescrive i motivi di ricorso in cassazione); la Corte non ha accolto le censure mosse ai sensi di questa disposizione per carenza di specificità e fondatezza.

  • art. 550, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla nullità del decreto di citazione; la Corte però ha ritenuto irrilevante l'eccezione perché la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale.

  • art. 2, cod. pen.

    Riferito ai criteri di applicazione delle norme penali nel tempo; la Corte ha applicato il principio che l'azione penale si valuta con la normativa vigente al momento del suo esercizio, non con cambiamenti successivi.

  • d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con L. 19 dicembre 2019, n. 157

    Modifica sostanziale successiva che ha aumentato la pena dell'art. 5 (reclusione da due a cinque anni); la Corte ha ritenuto tale aumento irrilevante per la legittimità della citazione diretta esercitata in data anteriore.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifica processuale successiva che ha incluso l'art. 5 tra i reati per i quali procede comunque la citazione diretta; la Corte ha ritenuto che questa innovazione non incida retroattivamente sull'esercizio dell'azione penale anteriore.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere l'applicazione di sanzioni più gravi quando il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte, pur ritenendo inammissibile il ricorso, non ha ravvisato colpa tale da escludere l'onere economico stabilito dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Per valutare la legittimità della citazione diretta a giudizio si deve prendere a riferimento la disciplina vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (principio "tempus regit actum"); modifiche successive della sanzione o della procedura non incidono retroattivamente.
  • Le censure in cassazione che non indicano in modo specifico i punti della motivazione di merito contestati e gli argomenti di fatto/prova posti a fondamento risultano genericamente infondate e sono normalmente dichiarate inammissibili.
  • L'aumento della pena successivo all'esercizio dell'azione penale non annulla la legittimità di una precedente citazione diretta che fosse conforme alla norma allora vigente.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario fornire elementi concreti e circostanziati che il giudice possa valutare positivamente; la mera richiesta generica è insufficiente.
  • La gravità del reato, anche desumibile dall'entità dell'imposta evasa o da altri parametri quantitativi, può giustificare il diniego delle attenuanti generiche e influire sulla determinazione della pena.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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