Cassazione Civile, Ordinanza n. 05362/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
Una società aveva stipulato con una società di leasing un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile in Roma. A seguito del mancato pagamento dei canoni, la concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, ottenendo la riconsegna del bene. L'utilizzatrice, assumendo che si trattasse di leasing traslativo e che fosse quindi applicabile l'art. 1526 c.c., aveva agito per ottenere la restituzione dei canoni già corrisposti, salvo il diritto della controparte a un equo compenso per l'uso del bene. I giudici di merito avevano invece ritenuto applicabile la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, riconosceva alla concedente il diritto ai canoni scaduti e non pagati, ai canoni a scadere fino alla risoluzione, oltre al prezzo di riscatto, detratto quanto ricavato dalla ricollocazione del bene. Nel ricorso per cassazione la società utilizzatrice deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 1526 c.c. e 1384 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse negato la restituzione dei canoni e la riduzione della penale senza disporre consulenza tecnica d'ufficio e facendo invece affidamento su una perizia di parte della concedente, relativa a un periodo locativo non coerente con quello del contratto, senza adeguata motivazione e senza considerare il potere officioso di riduzione della penale manifestamente eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi congiuntamente esaminati. Ha affermato che la clausola contrattuale invocata non esclude, di per sé, l'applicazione dell'art. 1384 c.c.; ha inoltre precisato che il giudice può quantificare il valore dell'immobile anche senza consulenza tecnica d'ufficio, ma, se fonda la decisione su una perizia di parte della concedente, deve fornire una motivazione specifica sulla scelta di aderirvi, proprio perché tale valutazione non è terza. La Corte ha quindi censurato il ragionamento della sentenza impugnata, che aveva attribuito rilievo decisivo alla perizia stragiudiziale della concedente e alla mancata specifica contestazione della stessa, senza considerare correttamente la natura di mera allegazione difensiva della consulenza di parte e l'esigenza di motivare l'eventuale mancata riduzione ex art. 1384 c.c. Ne è derivata la cassazione in parte qua della sentenza d'appello e il rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dalla parte utilizzatrice per sostenere l'applicabilità della disciplina propria della risoluzione della vendita con riserva di proprietà al leasing traslativo, con conseguente diritto alla restituzione dei canoni corrisposti, salvo equo compenso per l'uso del bene
la clausola contrattuale non esclude il potere del giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva; il giudice può esercitare anche d'ufficio tale potere, ma deve motivare specificamente se fonda la decisione su una perizia di parte non terza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, dedotti per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
evocato con riferimento al principio di non contestazione, che la Corte esclude possa operare rispetto alle conclusioni di una perizia stragiudiziale, non essendo esse fatti giuridici ma meri elementi indiziari
richiamato solo indirettamente nella prospettazione difensiva in relazione all'onere di contestazione/prova della parte avversa
art. 17 del contratto
clausola risolutiva espressa che attribuiva alla concedente, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il diritto di ottenere canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere fino alla risoluzione e valore di riscatto, detratto quanto ricavato dalla riallocazione del bene
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, la previsione contrattuale che regoli gli effetti della risoluzione per inadempimento non esclude automaticamente l'applicazione del potere del giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c., ove ne ricorrano i presupposti.
- La consulenza o perizia di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e non possiede autonomo valore probatorio; il giudice può valorizzarla solo con adeguata motivazione e senza trattarla come fatto sottratto a critica solo perché non specificamente contestato.
- La mancata nomina di un consulente tecnico d'ufficio non impedisce la decisione sulla quantificazione, ma se il giudice si fonda esclusivamente o in modo decisivo su una perizia di parte della stessa parte beneficiaria della quantificazione, deve spiegare in modo puntuale le ragioni della scelta.
- Le risultanze di una perizia stragiudiziale non sono soggette al principio di non contestazione come se fossero fatti storici: costituiscono elementi indiziari da valutare nel complesso del materiale probatorio.
- In presenza di domanda di riduzione della penale o di restituzione dei canoni dopo la risoluzione di un leasing traslativo, il giudice deve procedere a un vaglio effettivo della manifesta eccessività del risultato economico complessivo, tenendo conto anche del valore del bene restituito.
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