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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35917/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una lavoratrice e una azienda sanitaria locale. In primo grado erano state rigettate sia la domanda di conversione dei rapporti a tempo indeterminato sia la domanda di risarcimento del danno. In appello, la Corte territoriale ha confermato il diniego di conversione ma ha ritenuto che le proroghe dei contratti fossero illegittime e, conseguentemente, ha riconosciuto alla lavoratrice un risarcimento pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 342 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che in primo grado non vi era stata una statuizione di illegittimità delle proroghe né una specifica impugnazione sul punto, con conseguente giudicato interno e inammissibilità della domanda risarcitoria; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello avrebbe trascurato la pretesa inammissibilità dell’appello e avrebbe liquidato il danno senza adeguato esame delle condizioni per farlo. La lavoratrice è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che dalla sentenza di primo grado, per come riportata nel ricorso, non emergeva un accertamento né dell’illegittimità delle proroghe né della loro legittimità, ma soltanto un ragionamento sulla mancanza di abuso e di danno; pertanto non si era formato alcun giudicato interno che impedisse l’appello sul risarcimento. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva comunque accertato l’illegittimità delle proroghe, qualificandole come protratte per circa tre anni, e che, una volta accertata tale illegittimità, trovava applicazione il principio secondo cui il danno da illegittima reiterazione del termine è presunto, con liquidazione nei limiti dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010, conformemente a Cass. S.U. 5072/2016. Non essendovi altre questioni da esaminare, il ricorso è stato respinto; sulle spese non è stata fatta pronuncia per la mancata costituzione dell’intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla specificità dei motivi di appello; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fosse un difetto di impugnazione idoneo a rendere inammissibile la domanda risarcitoria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte afferma che nel caso di specie non si era formato alcun giudicato sull’assenza di illegittimità delle proroghe.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ritiene la censura infondata perché la questione dedotta era irrilevante o comunque già superata dall’assenza di un precedente accertamento vincolante.

  • art. 32, co. 5, L. 183/2010

    Indicato come parametro di liquidazione del danno derivante dall’illegittima reiterazione dei contratti a termine.

  • Cass., S.U., 5072/2016

    Richiamata come precedente che riconosce la presunzione del danno nelle ipotesi di illegittima proroga/reiterazione del contratto a termine, con liquidazione secondo i parametri normativi.

Massime di principio

  • Non si forma giudicato interno sulla legittimità o illegittimità di una clausola o di una proroga se la sentenza di primo grado non contiene un accertamento espresso o implicito sul punto, ma solo considerazioni incidentali sulla mancanza di abuso o di danno.
  • Quando il giudice d’appello accerta l’illegittimità delle proroghe di un contratto a termine, il danno del lavoratore può essere ritenuto presunto, con liquidazione secondo i criteri normativi previsti per la tutela del lavoro a termine.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello e della sua idoneità a superare il primo giudizio, è sufficiente censurare la conclusione effettivamente posta a base del rigetto, anche se il primo giudice non si è espresso in modo esplicito sulla qualificazione giuridica del rapporto.
  • Il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può condurre alla cassazione quando il fatto dedotto come omesso è irrilevante alla luce della reale struttura della decisione impugnata o quando la corte di merito ha comunque fondato la propria decisione su un autonomo accertamento in fatto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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