Cassazione Penale, Sentenza n. 06756/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per tre episodi di acquisto, con finalità di cessione a terzi, di sostanza stupefacente (cocaina/crack) avvenuti il 30/12/2023 e l'8/1/2024 all'interno di un pubblico esercizio. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi principali: 1) violazione di legge processuale (art. 606 lett. c) c.p.p.) per mancato espletamento e mancata motivazione circa l'omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dagli artt. 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis c.p.p.; contestazione della logica e coerenza della motivazione del Tribunale del riesame in relazione al pericolo di fuga e alla qualificazione della fattispecie come aggravata (art. 73, comma 5, DPR 309/1990); 2) violazione di legge (art. 606 lett. e) c.p.p.) per eccessiva afflittività della misura e mancata valutazione della distanza temporale dai fatti e del ruolo effettivo del ricorrente (intermediario o altro). La Procura generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che sia il GIP sia il Tribunale del riesame abbiano adeguatamente motivato il pericolo di fuga mediante elementi concreti e attuali: posizione irregolare sul territorio, numerosi alias, capacità di spostarsi in Italia e all'estero, recidiva qualificata e non occasionalità della condotta che rendono probabile una pena tale da precludere benefici. Quanto al secondo motivo la Corte lo ha considerato generico e non diretto a confutare i molteplici argomenti del Tribunale del riesame; la valutazione di merito (monitoraggio del locale, relazioni con i gestori, conversazioni in cui il ricorrente consiglia come comportarsi in caso di arresto, assenza di attività lavorativa stabile e dipendenza dai proventi dello spaccio) è stata ritenuta non manifestamente irragionevole. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c))
Rilevato come fondamento della censura per violazione di legge processuale relativa all'omissione dell'interrogatorio preventivo; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione perché la motivazione sulla mancata esecuzione dell'interrogatorio è risultata adeguata dai provvedimenti di merito
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Richiamato rispetto alla censura di eccessiva afflittività della misura; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a sovvertire la valutazione di merito
art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen.
Norma relativa all'interrogatorio preventivo; il ricorrente lamentava la sua mancata esecuzione, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero comunque motivato adeguatamente le ragioni per non procedere
art. 292 comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma collegata all'interrogatorio preventivo; contestata la mancata esecuzione ma la Corte ha valutato sufficienti le motivazioni dei giudici di merito sul pericolo di fuga
Riferita per la qualificazione della fattispecie come reato non occasionale con aggravante; la Corte ha ritenuto che tale qualificazione, unitamente alla recidiva, contribuisse a giustificare il pericolo di fuga
Norma richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, poiché la decisione non comporta rimessione in libertà
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per il pagamento della somma alla Cassa delle Ammende e alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme di legge specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per riesaminare i fatti o proporre una diversa valutazione probatoria
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo può essere giustificata se il giudice di merito motiva adeguatamente le ragioni dell'omissione con elementi concreti che giustifichino un intervento cautelare urgente
- Per fondare il pericolo di fuga sono rilevanti elementi concreti e attuali quali: posizione irregolare sul territorio, presence di alias, capacità di spostarsi all'estero, assenza di attività lavorativa stabile, rapporti continuativi con gruppi dediti allo spaccio, recidiva e non occasionalità della condotta
- La qualificazione della fattispecie come aggravata (es. non occasionalità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990) può rafforzare la valutazione del pericolo di fuga se è logicamente collegata alla prevedibile gravosità della pena
- Le censure generiche o che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione: occorre confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito e dimostrare la sua manifesta illogicità
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti in favore della Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza giuridica dell'impugnazione
- Per preparare efficacemente un ricorso avverso misure cautelari conviene documentare specificamente l'assenza degli elementi che il giudice ha indicato come motivazione (es. prove di stabile attività lavorativa, legami familiari, difficoltà di spostamento, regolarità del soggiorno) e dimostrare l'inidoneità delle argomentazioni sul pericolo di fuga
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