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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23373/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile, quale amministratore della Edil Fiume s.n.c., dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice documentale. Denunciava insufficienza di prove e vizi motivazionali: sosteneva di non aver ricevuto le attrezzature indicate nell'inventario, di trovarsi in grave stato di depressione e di essersi disinteressato della gestione societaria, senza aver tratto vantaggio dai fatti contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di merito hanno ritenuto verosimili le risultanze probatorie e inverosimili le dichiarazioni difensive del ricorrente: l'inerzia contestata di fronte alla scoperta della mancanza di beni strumentali per un valore di circa 38.000 euro è stata considerata rilevante per la bancarotta distrattiva. Quanto alla bancarotta semplice documentale, la Corte ha confermato che può essere punita anche a titolo di colpa, richiamando la giurisprudenza che interpreta la 'previsione espressa' prevista dall'art. 42 c.p. in senso non necessariamente 'esplicito'. La Corte ha inoltre osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione d'ufficio della prescrizione non dedotta. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite alle censure ammessi in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dall'articolo.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.

  • art. 42 cod. pen.

    La Corte interpreta la 'previsione espressa' richiesta da art. 42 c.p. come non necessariamente 'esplicita'; nel caso di bancarotta semplice documentale la punibilità a titolo di colpa è ritenuta desumibile in via implicita dalla disciplina complessiva e dalla definizione dolosa della bancarotta fraudolenta documentale.

  • artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamati in ordine alla impossibilità per la Cassazione di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando tale questione non sia stata dedotta in appello né nel ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle Ammende.

  • bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice documentale (normativa fallimentare)

    I fatti ascritti sono stati ritenuti provati; l'inerzia dell'amministratore di fronte alla mancanza di beni strumentali è valutata come elemento significativo di responsabilità per la bancarotta distrattiva; la bancarotta semplice documentale è considerata perseguibile anche per colpa.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018 (Esposito)

    Richiamata a sostegno dell'interpretazione secondo cui la punibilità per bancarotta semplice documentale può essere configurata a titolo di colpa in base a una previsione implicitamente desumibile.

Massime di principio

  • In casi di bancarotta, l'inerzia dell'amministratore di fronte a evidenze di mancanza o distrazione di beni può essere valutata come elemento di responsabilità, non è sufficiente invocare generici stati depressivi senza prove specifiche.
  • La bancarotta semplice documentale può essere perseguita anche a titolo di colpa secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale; l'art. 42 c.p. non esclude la punibilità per colpa quando la previsione possa risultare implicitamente desumibile dal quadro normativo.
  • Un ricorso per cassazione generico o non sufficientemente dettagliato può essere dichiarato inammissibile se i motivi non confutano in modo specifico e fondato la valutazione di merito.
  • Se la prescrizione non è stata eccepita o rilevata in sede di appello e non è dedotta nel ricorso, l'inammissibilità di quest'ultimo impedisce che la Cassazione la rilevi d'ufficio.
  • Chi propone ricorso deve curare la produzione o l'indicazione di elementi probatori concreti per contestare la veridicità delle risultanze di merito; le argomentazioni meramente aspecifiche o contraddittorie rischiano di essere ritenute inverosimili dai giudici.

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