Cassazione Penale, Ordinanza n. 22510/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, a pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa. Con un unico motivo ha denunciato omessa motivazione in ordine all'eccessiva entità della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio; ha inoltre affermato che una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di determinazione della pena è necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, mentre nel caso di pena media o prossima al minimo la scelta del giudice di merito, implicitamente fondata sui criteri dell'art. 133 c.p., non è sindacabile. Quanto al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta logica, coerente con le emergenze processuali e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato per cui vi era condanna confermata in appello.
criteri richiamati per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la scelta del giudice di merito di applicare una pena media o prossima al minimo, se adeguatamente collocata entro tali criteri, è insindacabile in cassazione.
disciplina delle circostanze attenuanti generiche; il loro diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la determinazione della pena quando il giudice di merito abbia applicato una sanzione in misura media o prossima al minimo edittale, purché la decisione sia sorretta da motivazione non illogica e coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.
- Una motivazione specifica e particolarmente analitica sul trattamento sanzionatorio è necessaria soprattutto se la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; negli altri casi è sufficiente un apparato argomentativo essenziale ma congruo.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente con le risultanze processuali e non presenti vizi manifesti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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