Cassazione Civile, Ordinanza n. 03385/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica sulle importazioni effettuate nell’anno d’imposta 2011 nell’ambito di un accordo di licenza relativo a prodotti di abbigliamento a marchio noto. L’Amministrazione doganale ha ritenuto che i diritti di licenza (royalties) corrisposti alla capogruppo titolare del marchio non fossero stati inclusi nel valore di transazione delle merci importate e ha quindi emesso un avviso di accertamento e rettifica dei diritti doganali e dell’IVA, oltre a un atto sanzionatorio, nei confronti dell’importatrice e dello spedizioniere coobbligato. I giudici di merito hanno annullato gli atti ritenendo non provato un potere di controllo della licenziante sulla produzione tale da trasformare il pagamento delle royalties in condizione di vendita. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa doganale unionale (artt. 143, 157, 159 e 160 DAC e allegato 23), sostenendo che le clausole contrattuali e i documenti di filiera dimostravano un controllo, anche indiretto e di fatto, della licenziante su produttore, fornitori e commercializzazione, sufficiente a imporre l’inclusione delle royalties nel valore in dogana. Ha inoltre sostenuto che la CTR avesse errato nel qualificare il controllo come mero controllo qualità, senza esaminare tutte le clausole rilevanti e senza applicare correttamente i criteri interpretativi della giurisprudenza UE e di legittimità.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi alle medesime operazioni di importazione e agli stessi rapporti tra le parti. Ha rigettato l’istanza di rimessione alla pubblica udienza. Nel merito ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia, affermando che la CTR aveva escluso la debenza delle royalties senza verificare compiutamente, alla luce dei criteri normativi e giurisprudenziali, se il licenziante esercitasse un potere di controllo, anche di fatto o indiretto, tale da rendere il pagamento delle royalties condizione di vendita. La Corte ha richiamato la disciplina del valore in dogana e i parametri interpretativi della nozione di controllo/legame, osservando che diversi elementi contrattuali potevano indicare un’ingerenza ben più ampia di un semplice controllo qualitativo. Conclusione: i ricorsi sono stati accolti e le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata ritenuta correttamente formulata come violazione di legge e sussunzione dei fatti nella norma, quindi scrutinabile in cassazione.
art. 32 Reg. (CEE) n. 2913/1992
Nel valore di transazione delle merci importate devono essere aggiunti i diritti di licenza quando il compratore è tenuto a pagarli, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita.
art. 157 Reg. (CEE) n. 2454/1993
Le royalties concorrono al valore doganale se specificamente riferite alle merci e dovute come condizione del contratto di vendita; la nozione di condizione di vendita va verificata in concreto.
art. 159 Reg. (CEE) n. 2454/1993
Per i marchi di fabbrica i diritti di licenza si aggiungono al prezzo solo al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, tra cui il fatto che l’acquirente non sia libero di acquistare da fornitori non legati al venditore.
art. 160 Reg. (CEE) n. 2454/1993
Se il pagamento è effettuato a un terzo, la condizione di vendita si considera soddisfatta solo se il venditore o una persona a esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento.
art. 143, par. 1, lett. e), Reg. (CEE) n. 2454/1993
Il legame rilevante in dogana sussiste quando una persona controlla direttamente o indirettamente l’altra; il controllo può essere anche di fatto o di orientamento.
Allegato 23 DAC
Le note interpretative individuano il controllo come potere di costrizione o di orientamento, anche di fatto, idoneo a integrare il legame fra le parti.
Le clausole contrattuali vanno interpretate secondo i canoni ermeneutici della comune intenzione delle parti, del coordinamento complessivo e della buona fede.
Massime di principio
- In tema di dazi doganali, i corrispettivi per royalties devono essere inclusi nel valore in dogana quando non siano già compresi nel prezzo, siano riferiti alle merci importate e costituiscano una condizione della vendita.
- Quando il beneficiario delle royalties è soggetto diverso dal venditore, la condizione di vendita può risultare anche da un legame indiretto o di fatto tra licenziante e venditore/acquirente, desumibile dal potere del licenziante di orientare o condizionare la filiera produttiva o commerciale.
- Il controllo rilevante ai fini doganali non coincide con il solo controllo qualitativo: occorre verificare se, nel complesso delle clausole contrattuali e degli indici fattuali, il licenziante possa incidere sulla scelta del produttore, sui fornitori, sulla produzione, sulla distribuzione o sulle condizioni economiche della vendita.
- La valutazione della "condizione di vendita" richiede un esame concreto del rapporto contrattuale e della documentazione di filiera, non potendo il giudice limitarsi a una qualificazione apodittica del rapporto di licenza come mera tutela qualitativa del marchio.
- Le clausole di licenza e i documenti accessori possono essere interpretati con i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando il contenuto complessivo dell’assetto negoziale e gli effetti pratici prodotti nella catena distributiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03285/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_civile · 10 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03286/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_civile · 10 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03287/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_civile · 10 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03288/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_civile · 10 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03289/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_civile · 10 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03290/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →