Cassazione Civile, Ordinanza n. 17712/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della transazione intervenuta tra le parti e della rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre precisato che, per effetto della rinuncia, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per TARSU/SMALT relativa all'anno 2011, deducendone l'illegittimità sotto più profili. Dopo il rigetto in primo grado e in appello da parte della Commissione tributaria regionale della Campania, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il Comune, la contribuente e la società collegata al centro orafo hanno depositato un atto di accordo transattivo relativo anche a questo procedimento, con rinuncia agli atti e richiesta di estinzione del processo.
Norme richiamate
La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta a seguito di transazione tra le parti, comporta la declaratoria di estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rinuncia agli atti non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norma richiamata quale fonte della modifica che ha introdotto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono una transazione e depositano rinuncia agli atti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché viene meno il presupposto processuale previsto dalla legge.
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