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Ordinanza

Ordinanza n. 978/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna n. 27/2026, che aveva respinto la domanda cautelare contro la determinazione di aggiudicazione di un contratto di locazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una procedura indetta mediante avviso per manifestazione di interesse, nella quale erano state riaperti i termini per la presentazione delle offerte. Il TAR aveva ritenuto prima facie giustificata la riapertura, in ragione della formulazione non univoca dell’avviso, che non avrebbe esplicitato la necessità di corredare immediatamente la manifestazione di interesse con una specifica offerta. L’appellante ha contestato tale valutazione, sostenendo che la riapertura dei termini avrebbe costituito una surrettizia riapertura diretta a sanare la mancata presentazione dell’offerta tecnica da parte di un concorrente. Ha inoltre dedotto la disparità di trattamento, poiché a essa non sarebbe stata consentita l’integrazione della perizia asseverata mancante rispetto a un’offerta tecnica già ritualmente presentata, nonostante anche tale formalità potesse essere ricondotta all’asserita ambiguità dell’avviso. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso di primo grado, assumendo l’applicabilità del rito appalti e del dimezzamento dei termini.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, in riforma dell’ordinanza del TAR, ha sospeso gli effetti della determinazione di aggiudicazione impugnata in primo grado. Ha ritenuto erronea, allo stato degli atti, la motivazione del TAR sulla giustificazione della riapertura dei termini, ravvisando piuttosto l’apparenza di una riapertura surrettizia volta a sanare la mancata presentazione dell’offerta tecnica. Ha evidenziato inoltre che il diverso trattamento riservato all’appellante, cui non era stata consentita l’integrazione della perizia asseverata, poneva un problema di par condicio e pari opportunità. Il Consiglio ha rimesso all’amministrazione la valutazione, anche prima della sentenza definitiva, se rinnovare integralmente la procedura mediante nuovo avviso e nuove offerte oppure riaprire i termini limitatamente alla produzione della perizia asseverata, rimodulando i punteggi. L’eccezione di tardività è stata riservata al merito del giudizio di primo grado; il Collegio ha osservato che, trattandosi apparentemente di un contratto attivo di locazione, esso sembrerebbe escluso dall’ambito del codice dei contratti ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. 36/2023. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate ed è stata ordinata la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; sulla base di tale rimedio il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza impugnata.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Il Collegio ha rilevato che i contratti attivi, tra cui apparentemente rientra il contratto di locazione oggetto della procedura, sembrano esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti; la questione è stata comunque riservata all’esame del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • La riapertura dei termini di una procedura selettiva non può essere utilizzata surrettiziamente per consentire a un concorrente di sanare la mancata presentazione di un elemento essenziale dell’offerta tecnica, poiché ciò altera la par condicio tra i partecipanti.
  • Quando l’amministrazione invoca l’ambiguità dell’avviso per riaprire i termini a favore di un concorrente, deve applicare coerentemente il medesimo criterio agli altri partecipanti che chiedano di integrare formalità mancanti relative a un’offerta già ritualmente presentata.
  • In presenza di una possibile alterazione della par condicio derivante dalla riapertura dei termini e dal diverso trattamento delle offerte, sussistono i presupposti cautelari per sospendere gli effetti dell’aggiudicazione, anche rimettendo all’amministrazione la scelta tra rinnovazione della procedura e riapertura dei termini secondo modalità paritarie.
  • La qualificazione di una procedura avente a oggetto un contratto attivo di locazione come estranea all’ambito del codice dei contratti può escludere l’applicazione del rito appalti e del dimezzamento dei termini, ma la relativa eccezione processuale deve essere esaminata nel merito dal giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaPartecipazione procedimentale

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