Cassazione Penale, Sentenza n. 22081/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli del 19/12/2022 che, dichiarando incompetente territorialmente il giudice, aveva trasmesso gli atti non al Tribunale competente (Tribunale di Nola) ma al pubblico ministero presso quel tribunale. Il ricorso deduceva l'abnormità del provvedimento e la stasi del procedimento, atteso che si tratta di reato di competenza della procura distrettuale (art. 640 ter c.p.) e che il PM di tribunale destinatario non era legittimato ad assumere provvedimenti utili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato abnorme la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Nola e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Nola per il prosieguo del giudizio, richiamando la giurisprudenza di legittimità e le pronunce costituzionali che escludono la necessità di ripetere l'udienza preliminare nei casi di competenza distrettuale.
Norme richiamate
Norma che indica il reato contestato all'imputato; il rilievo principale è che si tratta di reato per il quale intervengono profili di competenza distrettuale dell'ufficio del pubblico ministero
art. 51 cod. proc. pen. (commi richiamati: 3-bis / 3-quinquies)
La Corte interpreta che, per i delitti attribuiti alla sede distrettuale ai sensi di tali commi, l'ufficio titolare dell'azione penale e il giudice dell'udienza preliminare sono unici per l'intero distretto durante le indagini e l'udienza preliminare; la competenza territoriale infradistrettuale rileva solo in fase di dibattimento
art. 328, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione come norma di riferimento per l'individuazione del giudice dell'udienza preliminare competente nei procedimenti distrettuali
Sentenza Corte Cost. n. 104 del 2001
La Corte Costituzionale ha affermato che, nei procedimenti di competenza distrettuale, non sussiste l'obbligo di trasmettere gli atti al pubblico ministero del luogo che riceve il fascicolo per imporre la regressione del procedimento o la ripetizione dell'udienza preliminare
Sentenza Corte Cost. n. 70 del 1996
Richiamata per distinguere i casi in cui la trasmissione al PM locale era stata ritenuta necessaria (e dichiarata incostituzionale in parte), ma la ratio non si applica ai procedimenti distrettuali sopra richiamati salvo che sia messa in discussione la competenza distrettuale stessa
Cass. Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022 (dep. 23/09/2022) Rv. 283596-01
Giurisprudenza di questa Corte che riconosce l'abnormità del provvedimento che, dichiarando incompetenza territoriale per reati di competenza distrettuale, trasmette gli atti al PM del tribunale competente anziché direttamente al tribunale competente
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi a delitti di competenza della procura distrettuale, l'ufficio titolare dell'azione penale e il giudice dell'udienza preliminare sono unici per l'intero distretto nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare; la competenza territoriale infradistrettuale è rilevante solo in dibattimento.
- Se il giudice dichiara incompetenza territoriale e gli atti devono essere inviati a un altro tribunale del medesimo distretto, l'invio deve essere diretto al tribunale competente e non al pubblico ministero presso quel tribunale; l'invio al PM locale può essere considerato provvedimento abnorme e produrre stasi del procedimento.
- La ripetizione dell'udienza preliminare va evitata quando le parti hanno già potuto esercitare i propri diritti dinanzi al giudice naturale: la ripetizione sarebbe contraria al principio della ragionevole durata del processo.
- Se gli atti sono stati trasmessi impropriamente al PM locale causando inerzia, il rimedio possibile è l'annullamento senza rinvio della decisione errata e la trasmissione diretta degli atti al tribunale competente per l'ulteriore corso.
- In casi analoghi, il difensore o il PM dovrebbero eccepire immediatamente l'errata trasmissione e chiedere l'invio diretto al giudice competente, documentando il rischio di stasi procedimentale e richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata.
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