Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33000/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di farmacia: la venditrice, facendo valere un arbitrato irrituale che aveva determinato il residuo corrispettivo dovutole per la cessione dell'esercizio, otteneva un decreto ingiuntivo poi opposto dagli acquirenti. Gli opponenti eccepivano che la domanda era identica a quella già proposta in altro giudizio, definito in primo grado dal Tribunale di Lodi con sentenza impugnata e pendente in appello davanti alla Corte d'appello di Milano. Il Tribunale di Lodi dichiarava la litispendenza ex art. 39 c.p.c. e cancellava la causa dal ruolo, rigettando anche la sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c. I ricorrenti proponevano regolamento necessario di competenza sostenendo che vi fosse continenza e non litispendenza, e che, trattandosi di cause in gradi diversi, il giudice avrebbe dovuto sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c.; chiedevano inoltre di qualificare correttamente il rapporto come continenza e di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo con fissazione del termine per la riassunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza, ma ha respinto nel merito il ricorso. Ha affermato che, quando una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza anche se il giudizio anteriormente promosso è già stato deciso in primo grado e penda in appello, senza che sia possibile la sospensione ex art. 295 c.p.c. o ex art. 337, comma 2, c.p.c. Ha inoltre ricordato che la declaratoria di incompetenza in opposizione a decreto ingiuntivo implica la revoca del decreto, sicché il processo trasmigrato non resta un'opposizione al decreto ma diventa un ordinario giudizio di cognizione sul credito; nel caso concreto, il pagamento integrale della somma ingiunta rendeva corretta la sola declaratoria di litispendenza, poiché non vi era più nulla da riassumere. Spese al definitivo e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    Se la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza; la regola opera anche se la causa instaurata per prima è già stata decisa in primo grado e pende in appello.

  • art. 295 c.p.c.

    Non è utilizzabile per sospendere il giudizio instaurato per secondo quando ricorre litispendenza per identità della domanda.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Non consente la sospensione del processo successivamente instaurato in presenza di litispendenza tra le stesse domande.

  • art. 649 c.p.c.

    L'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo può essere rigettata se non sono dedotti e provati gravi motivi; nel caso concreto la Corte rileva anche che il pagamento integrale della somma ingiunta svuota di contenuto la sospensione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La litispendenza va dichiarata quando la medesima domanda è proposta in due processi pendenti davanti a giudici diversi, indipendentemente dal fatto che il primo giudizio sia già giunto a sentenza di primo grado e sia pendente in appello.
  • In presenza di litispendenza, il giudice successivamente adito non può disporre la sospensione del processo ai sensi degli artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c., poiché prevale il criterio della prevenzione.
  • La dichiarazione resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che definisce il processo implica, anche solo implicitamente, la revoca del decreto ingiuntivo; il giudizio eventualmente proseguito non è più un'opposizione ma un ordinario accertamento del credito.
  • Il pagamento integrale della somma ingiunta in corso di causa può determinare la revoca del decreto ingiuntivo e rendere priva di utilità ogni diversa richiesta di sospensione o riassunzione.
  • Il regolamento necessario di competenza è il mezzo di impugnazione esperibile contro la pronuncia che dichiara la litispendenza, poiché tale pronuncia incide sull'individuazione del giudice competente a decidere la causa.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.