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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02060/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa restitutoria della società nei confronti della liquidatrice giudiziale che aveva svolto l’incarico nell’interesse della società. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’attività fosse stata eseguita in modo incompleto e negligente, con gestione confusa e solo parziale dei rapporti con l’autorità fiscale, e che la liquidatrice avesse autonomamente determinato il proprio compenso senza autorizzazione e in misura sproporzionata rispetto a quanto effettivamente dovuto; perciò l’aveva condannata a restituire le somme percepite in eccesso. In cassazione la ricorrente deduceva due motivi: con il primo lamentava violazione di legge per la condanna agli interessi legali nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., assunta senza domanda espressa della società e comunque ritenuta dalla ricorrente non applicabile al caso; con il secondo denunciava omesso esame di fatti decisivi controversi, sostenendo che la riduzione del compenso era fondata su un’errata ricostruzione dei fatti e delle prove.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine perentorio. Poiché l’appello era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il termine per impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di primo grado decorreva, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza di inammissibilità del giudice d’appello. Nel caso concreto l’ordinanza era stata comunicata via PEC il 19/05/2020, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 15/12/2020, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    inammissibilità dell’appello

    L’inammissibilità dell’appello dichiarata dal giudice di secondo grado rileva ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    "quando è pronunciata l’inammissibilità contro il provvedimento di primo grado"

    In caso di ordinanza che dichiara inammissibile l’appello, il termine per il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza stessa.

  • art. 360 c.p.c.

    impugnazione del provvedimento di primo grado

    La sentenza di primo grado resta ricorribile per cassazione nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., ma nei casi di filtro ex art. 348-ter c.p.c. il termine decorre secondo la disciplina speciale.

  • art. 325 c.p.c.

    termine di sessanta giorni

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla decorrenza individuata dalla legge; la sua inosservanza comporta inammissibilità.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    interessi legali nella misura prevista

    La ricorrente contestava l’applicazione della disposizione agli interessi liquidati in favore della controparte, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo della parte soccombente di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando l’appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza di inammissibilità, se anteriore, e non dalla successiva conoscenza del provvedimento di primo grado.
  • La proposizione del ricorso per cassazione oltre il termine di sessanta giorni decorrente secondo la disciplina speciale di cui all’art. 348-ter c.p.c. determina l’inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è dovuto, ove previsto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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