Cassazione Civile, Sentenza n. 33286/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado su avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla retrocessione convenzionale di un immobile. Il ricorso per cassazione deduce sei motivi: (i) omessa/erronea motivazione perché il giudice d'appello si è limitato a valutare la fondatezza sostanziale della pretesa erariale senza pronunciarsi sui vizi formali dell'atto impositivo; (ii) violazione dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212 e carenza degli allegati alla stima posta a base dell'atto; (iii) violazione delle norme processuali sulle motivazioni e insufficiente motivazione dell'appello; (iv)-(v) carenza di motivazione dell'atto impositivo rispetto alla comparazione degli immobili usati nella perizia (descrizione e natura abitativa vs commerciale dei comparabili); (vi) questione principale: illegittimità della rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate sul valore della retrocessione ratione iuris, in particolare la possibilità di rettificare l'ammontare dell'indennità di retrocessione che era stata fissata con provvedimento/accordo ai sensi dell'art. 48 DPR 327/2001.
La decisione
La Corte ha accolto il sesto motivo ritenendolo prevalente (applicazione del principio della ragione piu' liquida) e ha cassato la sentenza impugnata. Il Collegio ha stabilito in via di principio che la retrocessione (totale o parziale) rientra nell'ambito degli eventi tipici dell'espropriazione per pubblica utilità e che, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennità di retrocessione fissata dalle parti o dagli organi pubblici ai sensi dell'art. 48 DPR 327/2001. Di conseguenza l'importo della retrocessione, determinato con le procedure e i criteri propri dell'indennità di esproprio, non è soggetto a rettifica ex art. 51, comma 3, e art. 52, comma 5-bis, del DPR 131/1986. Per tale motivo la Corte ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso del contribuente e assorbendo gli altri motivi. Inoltre la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini di inammissibilità, un eventuale vizio di notifica presso l'Avvocatura dello Stato, essendo stata sanata la nullità con la tempestiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 44, comma 2
Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo
La Corte interpreta la norma in senso onnicomprensivo includendo anche la retrocessione totale o parziale tra gli eventi tipici dell'espropriazione: la base imponibile per l'imposta di registro è l'ammontare definitivo dell'indennità di retrocessione quando questa sia stata fissata secondo i criteri dell'indennità di esproprio.
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 46, comma 1
Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità
Serve a inquadrare la retrocessione come istituto previsto dal TU espropri: la retrocessione può comportare il pagamento di una indennità che viene determinata con i criteri previsti dalla disciplina dell'esproprio.
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 48, comma 1
Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento
La Corte ritiene che l'indennità di retrocessione debba essere determinata con i criteri dell'indennità di esproprio al momento del ritrasferimento: conseguentemente l'importo così determinato costituisce la base imponibile e gode della presunzione di corretta commisurazione al valore venale.
Legge 25 giugno 1865 n. 2359, art. 63
Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'Autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge
Richiamata a fini storici e sistematici per mostrare la continuità dell'istituto della retrocessione e per spiegare la differenza tra prezzo e indennità e la modalità di determinazione giudiziale del corrispettivo.
Legge 25 giugno 1865 n. 2359, art. 60
Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli artt. 32 e 33
Usata per evidenziare il precedente criterio di determinazione giudiziale del corrispettivo in caso di retrocessione, richiamato dalla giurisprudenza come riferimento storico.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, artt. 51 e 52
Gli artt. 51 e 52 disciplinano la rettifica del valore dichiarato ai fini della imposta di registro; la Corte ha ritenuto che, quando la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennità di retrocessione determinata secondo art. 48 DPR 327/2001, le rettifiche ai sensi di tali disposizioni non sono applicabili.
Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 7
Norma richiamata nei motivi di ricorso in relazione all'onere di motivazione degli atti impositivi; la Corte non ha basato la decisione su questa norma ma ha considerato i profili di motivazione/formalità assorbiti dalla decisione sul principio di diritto relativo alla base imponibile della retrocessione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
Richiamato perché i motivi di cassazione sono formulati ai sensi delle fattispecie di nullità/omessa motivazione ex art. 360; la Corte ha valutato i motivi e ne ha accolto il sesto per la questione di diritto.
Codice di procedura civile, art. 291
Norma richiamata in relazione all'eventuale ordine di rinnovazione della notificazione; la Corte ha ritenuto che la nullità della notifica presso l'Avvocatura dello Stato sia stata sanata dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, rendendo superflua la rinnovazione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 1
Autorizza la Corte a decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte ha applicato questa norma per decidere direttamente in favore del ricorrente dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La retrocessione (totale o parziale) di beni espropriati rientra tra gli eventi tipici dell'espropriazione per pubblica utilità e l'ammontare definitivo dell'indennità di retrocessione costituisce la base imponibile per l'imposta di registro quando sia fissata secondo i criteri dell'indennità di esproprio (art. 48 DPR 327/2001).
- Se l'indennità di retrocessione è determinata da accordo tra le parti o dagli organi pubblici competenti sulla base dei criteri di indennità expropriativa, l'amministrazione finanziaria non può rettificarne il valore ai sensi degli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986.
- La qualificazione giuridica dell'operazione (trasferimento coattivo/atto riconducibile all'espropriazione) è decisiva per individuare la base imponibile: non si applicano automaticamente le regole di rettifica basate sul valore venale quando la legge dispone diversamente.
- Eventuali vizi di notifica del ricorso per cassazione all'Avvocatura dello Stato possono essere sanati dalla tempestiva costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; solo se permane un deficit specifico della difesa può rendersi necessaria la rinnovazione della notifica.
- In controversie analoghe, conviene concentrare il contrasto sul profilo qualificatorio dell'atto (espropriazione/retrocessione e la procedura di determinazione dell'indennità) perché la corretta individuazione della base imponibile può assorbire questioni secondarie di congruità e motivazione della perizia.
- Quando l'indennità è stata determinata con strumenti pubblici (commissione, UTE/Agenzia territoriale o provvedimento amministrativo/giudiziale secondo i criteri di indennità), sussiste una presunzione di congruità che limita l'esercizio del potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
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