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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33285/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18963/2020 (depositata 11/09/2020). Il ricorrente deduce errore di fatto per presunta omessa indicazione del "responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo" nella cartella di pagamento n. 07120150075884330 (recuperi ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 riferiti al 2011), sostenendo che tale omissione, già rilevata dalla CTR, avrebbe determinato la nullità della cartella ai sensi dell'art. 36, comma 4-ter, d.l. 31/12/2007 n. 248 conv. in L. 28/02/2008 n.31

La decisione

Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non si tratti di un errore percettivo desumibile dagli atti del giudizio di legittimità, ma di una valutazione di diritto/giudizio coerente con la giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n.11722/2010; Cass. n.11856/2017): per cartelle emesse successivamente al 31/05/2008 è sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento (nella specie presente). Condanna del ricorrente alle spese di lite in favore delle controparti, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito; obbligo del contributo unificato secondo quanto previsto

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.

    Definisce l'errore revocatorio come errore meramente percettivo deducibile dagli atti del giudizio di legittimità; la Corte ha ritenuto che nel caso non sussista tale errore ma piuttosto una valutazione di diritto

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 31/12/2007 n. 248, conv. in L. 28/02/2008 n.31

    Predisporrebbe la nullità della cartella in caso di mancata indicazione del responsabile del procedimento; la Corte ha interpretato, conformemente alla giurisprudenza, che per cartelle emesse dopo il 31/05/2008 è soddisfacente l'indicazione del responsabile del procedimento presente nella cartella

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. in L. 18/12/2020 n.176

    Norma procedurale richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza e alla relazione del consigliere; usata per la gestione del procedimento di revocazione

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione contro le decisioni della Corte di Cassazione è strettamente circoscritto agli "errori percettivi" (fatti materiali) desumibili in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di diritto o di merito.
  • Per contestare con successo una revocazione bisogna dimostrare un contrasto obiettivo e documentale tra la rappresentazione fattuale contenuta nella sentenza e gli atti processuali (due rappresentazioni divergenti dello stesso fatto), non una diversa valutazione giuridica dello stesso materiale probatorio.
  • Nelle controversie relative a cartelle esattoriali emesse dopo il 31/05/2008 la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in più casi sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento presente nella cartella; l'assenza di tale indicazione può integrare nullità solo se realmente deducibile e non soggetta a valutazioni giuridiche contrastanti.
  • È necessario che il ricorso per revocazione sia autosufficiente e specifichi compiutamente i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda l'asserito errore percettivo; altrimenti è facilmente dichiarabile inammissibile.
  • In caso di soccombenza nel procedimento di revocazione le spese seguono la parte soccombente; è opportuno valutare il rapporto di costi/benefici prima di proporre rimedi straordinari come la revocazione.

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