Cassazione Civile, Sentenza n. 33285/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18963/2020 (depositata 11/09/2020). Il ricorrente deduce errore di fatto per presunta omessa indicazione del "responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo" nella cartella di pagamento n. 07120150075884330 (recuperi ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 riferiti al 2011), sostenendo che tale omissione, già rilevata dalla CTR, avrebbe determinato la nullità della cartella ai sensi dell'art. 36, comma 4-ter, d.l. 31/12/2007 n. 248 conv. in L. 28/02/2008 n.31
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non si tratti di un errore percettivo desumibile dagli atti del giudizio di legittimità, ma di una valutazione di diritto/giudizio coerente con la giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n.11722/2010; Cass. n.11856/2017): per cartelle emesse successivamente al 31/05/2008 è sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento (nella specie presente). Condanna del ricorrente alle spese di lite in favore delle controparti, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito; obbligo del contributo unificato secondo quanto previsto
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
Definisce l'errore revocatorio come errore meramente percettivo deducibile dagli atti del giudizio di legittimità; la Corte ha ritenuto che nel caso non sussista tale errore ma piuttosto una valutazione di diritto
art. 36, comma 4-ter, d.l. 31/12/2007 n. 248, conv. in L. 28/02/2008 n.31
Predisporrebbe la nullità della cartella in caso di mancata indicazione del responsabile del procedimento; la Corte ha interpretato, conformemente alla giurisprudenza, che per cartelle emesse dopo il 31/05/2008 è soddisfacente l'indicazione del responsabile del procedimento presente nella cartella
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. in L. 18/12/2020 n.176
Norma procedurale richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza e alla relazione del consigliere; usata per la gestione del procedimento di revocazione
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione contro le decisioni della Corte di Cassazione è strettamente circoscritto agli "errori percettivi" (fatti materiali) desumibili in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di diritto o di merito.
- Per contestare con successo una revocazione bisogna dimostrare un contrasto obiettivo e documentale tra la rappresentazione fattuale contenuta nella sentenza e gli atti processuali (due rappresentazioni divergenti dello stesso fatto), non una diversa valutazione giuridica dello stesso materiale probatorio.
- Nelle controversie relative a cartelle esattoriali emesse dopo il 31/05/2008 la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in più casi sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento presente nella cartella; l'assenza di tale indicazione può integrare nullità solo se realmente deducibile e non soggetta a valutazioni giuridiche contrastanti.
- È necessario che il ricorso per revocazione sia autosufficiente e specifichi compiutamente i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda l'asserito errore percettivo; altrimenti è facilmente dichiarabile inammissibile.
- In caso di soccombenza nel procedimento di revocazione le spese seguono la parte soccombente; è opportuno valutare il rapporto di costi/benefici prima di proporre rimedi straordinari come la revocazione.
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