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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33367/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza che aveva confermato la declaratoria di simulazione per interposizione fittizia della vendita immobiliare del 24/05/1999 e l'accertamento della proprietà in favore dell'interponente Verdi Gianfranco. I principali censure riguardavano: (i) presunta ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; (ii) non ammissibilità della domanda "trasversale" del convenuto verso altro convenuto senza specifica chiamata in causa; (iii) vizi del regime probatorio: mancata controdichiarazione scritta, impossibilità di provare la simulazione relativasoggettiva con testi/presunzioni ai sensi degli artt. 1414, 2724/2725 c.c.; (iv) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni confessorie del Verdi; (v) carenza di motivazione della Corte distrettuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della B3 S.r.l., confermando la decisione di merito che aveva accertato la simulazione per interposizione fittizia e dichiarato che gli effetti traslativi si erano in realtà prodotti in favore dell'interponente Verdi Gianfranco. La Corte ha ritenuto lecita la prova testimoniale e presuntiva posta a fondamento della simulazione proposta dal terzo creditore, ha escluso l'ultrapetizione rilevante e ha ammesso l'istanza trasversale del convenuto senza nullità procedimentale. Sono state condannate le spese di lite in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    La dichiarazione di simulazione relativa soggettiva comporta l'accertamento del reale soggetto destinatario degli effetti traslativi: una volta accertata la simulazione per interposizione fittizia la titolarità della proprietà si considera riconducibile all'interponente senza necessità di una ulteriore pronuncia costitutiva

  • art. 2724 c.c.

    Il giudice distingue i limiti della prova testimoniale a seconda che la simulazione sia dedotta da parti o da terzi: il terzo/creditore può provare la simulazione anche con testimonianze e presunzioni, non essendo tenuto alla controdichiarazione scritta

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato nel contesto del requisito della forma scritta per contratti immobiliari: la Corte precisa che l'obbligo della forma non impedisce al terzo di provare la simulazione con mezzi diversi quando la domanda è proposta da terzi o creditori

  • art. 2739 c.c.

    Richiamato in rapporto alle modalità di prova; la Corte osserva che, in mancanza di controdichiarazione, altre forme di prova (testimonianze, presunzioni, confessione) possono essere utilizzate dal terzo

  • art. 229 c.p.c.

    Le dichiarazioni spontanee del convenuto (confessione) possono essere valutate come elemento probatorio; nel caso di specie la confessione del Verdi ha avuto valore corroborativo, non decisivo, ai fini della ricostruzione della simulazione

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per vizio di ultrapetizione: la Corte ritiene infondata la censura, poiché l'accertamento della proprietà discendeva direttamente dall'accoglimento della domanda di simulazione proposta dal terzo

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle norme sul contraddittorio e sulla chiamata in causa: la Corte ritiene regolare la domanda trasversale fra convenuti quando il destinatario è già parte del processo

  • art. 106 c.p.c.

    Collegato alla disciplina processuale delle parti e dell'istruttoria; la Corte esclude violazioni procedurali che inficino l'ammissibilità della domanda trasversale

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato nella prospettiva della chiamata in causa di terzi: la Corte afferma che non è necessaria la chiamata quando il terzo è già parte costituita

  • art. 167 c.p.c.

    La Corte ricorda che la domanda riconvenzionale fra convenuti deve rispettare termini e forme dell'art.167; non è richiesto l'atto di chiamata per soggetto già in giudizio

  • art. 2653 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rivendicazione: la Corte distingue l'azione di simulazione (dichiarativa) dall'azione di rivendicazione e ritiene applicabili regimi probatori differenti

  • art. 132 c.p.c.

    La censura sulla motivazione è stata respinta: la Corte ritiene la motivazione di merito logica e sufficiente, anche alla luce della conformità delle due decisioni di merito

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato per limitare il sindacato in Cassazione sulla motivazione quando vi sia una "doppia conforme" tra primo grado e appello; la Corte esclude l’esigibilità del motivo di omesso esame dei fatti decisivi

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Previsione amministrativa sul contributo unificato: la Corte segnala l'eventuale obbligo per la ricorrente di versare un importo aggiuntivo per il contributo unificato

Massime di principio

  • Un terzo creditore può proporre un'azione di simulazione relativa per interposizione fittizia e, se la prova riesce, l'accertamento della simulazione comporta automaticamente la ricostruzione del vero soggetto destinatario degli effetti traslativi (proprietario), senza che l'interponente debba proporre una separata azione costitutiva
  • Quando la simulazione è dedotta da terzi o creditori, la prova puo' essere fornita mediante testimonianze e presunzioni anche se il contratto apparente è soggetto a forma scritta (limiti probatori differenti a seconda che agisca una parte o un terzo)
  • Le dichiarazioni spontanee del convenuto (confessione) sono utilizzabili come elemento probatorio corroborativo, ma non necessariamente decisivo; vanno valutate insieme a prove testimoniali e documentali
  • Una domanda riconvenzionale "trasversale" proposta da un convenuto contro altro convenuto già costituito è in generale ammissibile senza ulteriore atto di chiamata in causa, purché sia introdotta secondo le forme e i termini delle riconvenzionali
  • In presenza di decisioni di merito "doppie conformi" (stesso ragionamento in primo grado e in appello), il sindacato in Cassazione sul merito e sulla motivazione è più limitato; l'omesso esame di singoli elementi è più difficilmente recuperabile in sede di legittimità

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