Cassazione Civile, Sentenza n. 33289/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 23750/2013; la società contestava un presunto errore di fatto nella ricostruzione del credito oggetto di svalutazione (sosteneva che il credito svalutato fosse quello verso Catemario e parti correlate e non un credito risarcitorio verso la BNL) e deduceva, in subordine, la sopravvenuta disponibilità di un "documento decisivo" (la circolare n.26/E/2013) utile alla revocazione della sentenza di legittimità; oggetto centrale della controversia era la rilevanza fiscale e la deducibilità delle perdite su crediti e la corretta imputazione contabile della svalutazione
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate costituivano valutazioni interpretative e ricostruzioni fattuali già sindacate in Cassazione e non errori di fatto immediatamente percepibili idonei a fondare la revocazione; inoltre la circolare invocata non è stata considerata "documento decisivo" ai sensi dell'art.395 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente (liquidate in euro 10.300,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma invocata per la revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda che il rimedio è ammesso soltanto per errori di fatto immediatamente percepibili e non per rinnovate valutazioni giuridiche o interpretative delle risultanze processuali
art. 395, comma 1, n.4 c.p.c.
Prevede la revocazione per errore di fatto; la Corte ha applicato il principio che non rientrano nella fattispecie di revocazione le tipologie di errore costituite da valutazioni giudiziali o interpretazioni delle prove
art. 391-ter c.p.c.
Richiamato per precisare che solo la pronuncia di merito è impugnabile per revocazione nelle ipotesi elencate dall'art.395; la Corte ha osservato che la circolare invocata non può essere usata quale documento decisivo per revocare una sentenza di legittimità che ha rigettato il ricorso
art. 166 T.U.I.R.
Richiamato dai giudici di merito quale parametro fiscale per la disciplina delle svalutazioni dei crediti (limiti percentuali e modalità di deduzione) e utilizzato per valutare la deducibilità della svalutazione operata dalla contribuente
art. 2426 c.c., comma I n.8
Norma civilistica richiamata in tema di fondo svalutazione crediti e coerenza tra rilevazione civilistica e rilevanza fiscale; i giudici territoriali hanno considerato il collegamento tra disciplina civilistica e fiscale nella valutazione delle perdite su crediti
art. 75 TUIR (citato come riferimento temporale)
Richiamato dalla ricorrente come requisito temporale per la deducibilità delle perdite su crediti; la questione è stata esaminata nel quadro della coerenza dell'imputazione a conto economico
circolare Agenzia delle Entrate n.26/E/2013
La ricorrente ha invocato la circolare come "documento decisivo" sopravvenuto; la Corte ha chiarito che le circolari non hanno natura di documento decisivo né costituiscono fonte di obblighi vincolanti e pertanto non giustificano la revocazione
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Richiamato per la richiesta di discussione orale della causa; citazione procedurale che non incide sulla decisione di merito sulla revocazione
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 e art.1 comma 17 L. n.228/2012
Richiamati in relazione agli obblighi/processi di liquidazione delle spese e all'eventuale versamento da parte della ricorrente; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art.391-bis e art.395 c.p.c.) è ammessa solo per errori fattuali immediatamente percepibili; non è il rimedio per rinnovare la valutazione delle prove o contestare interpretazioni giuridiche della Corte.
- Le censure che implichino una diversa ricostruzione fattuale o una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già esaminate e decise dalla Corte, sono inammissibili in sede di revocazione.
- Le circolari amministrative non costituiscono, di regola, "documenti decisivi" ai sensi dell'art.395 c.p.c. e non producono effetti vincolanti tali da fondare la revocazione di una sentenza.
- In controversie sulla deducibilità di perdite su crediti, occorre documentare con chiarezza e sin dall'origine la natura del credito, le modalità di iscrizione in bilancio e gli elementi certi e precisi che giustifichino la svalutazione; la mera interpretazione contabile non è sufficiente se i giudici ritengono che manchino elementi certi.
- Nei ricorsi per cassazione e nelle successive impugnazioni il motivo deve essere autosufficiente e documentato negli atti: l'assenza di autosufficienza o la necessità di interpretazioni complesse rende la censura inammissibile.
- Le spese seguono la soccombenza; chi propone ricorso per revocazione deve considerare il rischio di condanna alle spese se il rimedio è dichiarato inammissibile.
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