Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33289/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 23750/2013; la società contestava un presunto errore di fatto nella ricostruzione del credito oggetto di svalutazione (sosteneva che il credito svalutato fosse quello verso Catemario e parti correlate e non un credito risarcitorio verso la BNL) e deduceva, in subordine, la sopravvenuta disponibilità di un "documento decisivo" (la circolare n.26/E/2013) utile alla revocazione della sentenza di legittimità; oggetto centrale della controversia era la rilevanza fiscale e la deducibilità delle perdite su crediti e la corretta imputazione contabile della svalutazione

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate costituivano valutazioni interpretative e ricostruzioni fattuali già sindacate in Cassazione e non errori di fatto immediatamente percepibili idonei a fondare la revocazione; inoltre la circolare invocata non è stata considerata "documento decisivo" ai sensi dell'art.395 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente (liquidate in euro 10.300,00 oltre spese prenotate).

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma invocata per la revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda che il rimedio è ammesso soltanto per errori di fatto immediatamente percepibili e non per rinnovate valutazioni giuridiche o interpretative delle risultanze processuali

  • art. 395, comma 1, n.4 c.p.c.

    Prevede la revocazione per errore di fatto; la Corte ha applicato il principio che non rientrano nella fattispecie di revocazione le tipologie di errore costituite da valutazioni giudiziali o interpretazioni delle prove

  • art. 391-ter c.p.c.

    Richiamato per precisare che solo la pronuncia di merito è impugnabile per revocazione nelle ipotesi elencate dall'art.395; la Corte ha osservato che la circolare invocata non può essere usata quale documento decisivo per revocare una sentenza di legittimità che ha rigettato il ricorso

  • art. 166 T.U.I.R.

    Richiamato dai giudici di merito quale parametro fiscale per la disciplina delle svalutazioni dei crediti (limiti percentuali e modalità di deduzione) e utilizzato per valutare la deducibilità della svalutazione operata dalla contribuente

  • art. 2426 c.c., comma I n.8

    Norma civilistica richiamata in tema di fondo svalutazione crediti e coerenza tra rilevazione civilistica e rilevanza fiscale; i giudici territoriali hanno considerato il collegamento tra disciplina civilistica e fiscale nella valutazione delle perdite su crediti

  • art. 75 TUIR (citato come riferimento temporale)

    Richiamato dalla ricorrente come requisito temporale per la deducibilità delle perdite su crediti; la questione è stata esaminata nel quadro della coerenza dell'imputazione a conto economico

  • circolare Agenzia delle Entrate n.26/E/2013

    La ricorrente ha invocato la circolare come "documento decisivo" sopravvenuto; la Corte ha chiarito che le circolari non hanno natura di documento decisivo né costituiscono fonte di obblighi vincolanti e pertanto non giustificano la revocazione

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137

    Richiamato per la richiesta di discussione orale della causa; citazione procedurale che non incide sulla decisione di merito sulla revocazione

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 e art.1 comma 17 L. n.228/2012

    Richiamati in relazione agli obblighi/processi di liquidazione delle spese e all'eventuale versamento da parte della ricorrente; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art.391-bis e art.395 c.p.c.) è ammessa solo per errori fattuali immediatamente percepibili; non è il rimedio per rinnovare la valutazione delle prove o contestare interpretazioni giuridiche della Corte.
  • Le censure che implichino una diversa ricostruzione fattuale o una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già esaminate e decise dalla Corte, sono inammissibili in sede di revocazione.
  • Le circolari amministrative non costituiscono, di regola, "documenti decisivi" ai sensi dell'art.395 c.p.c. e non producono effetti vincolanti tali da fondare la revocazione di una sentenza.
  • In controversie sulla deducibilità di perdite su crediti, occorre documentare con chiarezza e sin dall'origine la natura del credito, le modalità di iscrizione in bilancio e gli elementi certi e precisi che giustifichino la svalutazione; la mera interpretazione contabile non è sufficiente se i giudici ritengono che manchino elementi certi.
  • Nei ricorsi per cassazione e nelle successive impugnazioni il motivo deve essere autosufficiente e documentato negli atti: l'assenza di autosufficienza o la necessità di interpretazioni complesse rende la censura inammissibile.
  • Le spese seguono la soccombenza; chi propone ricorso per revocazione deve considerare il rischio di condanna alle spese se il rimedio è dichiarato inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.