Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34215/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 7 ottobre 2025, deducendo con il primo e, in parte, con il secondo motivo l’erronea applicazione dell’art. 337 c.p. e vizi di motivazione, contestando che avesse usato violenza e che questa fosse diretta a opporsi a un atto d’ufficio. Con il secondo e il terzo motivo ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. Non sono indicati nel testo la pena inflitta in appello né ulteriori dettagli sull’imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla violenza e sulla finalizzazione della condotta proponessero genericamente una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e non illogica. Ha inoltre giudicato manifestamente infondate tali censure, osservando che gli spintonamenti e gli strattonamenti rivolti agli agenti di polizia, secondo le concordi dichiarazioni testimoniali, erano stati correttamente ritenuti condotta violenta diretta a contrastare l’attività d’ufficio: gli agenti prima avevano chiesto all’imputato di spostare l’auto parcheggiata davanti alla Questura in un luogo riservato agli operatori di pubblica sicurezza, poi di seguirli negli uffici per l’identificazione. Le doglianze relative agli artt. 393-bis e 131-bis c.p. sono state dichiarate inammissibili perché non dedotte con l’atto di appello e quindi non proponibili per la prima volta in cassazione; sono state altresì ritenute generiche e manifestamente infondate, non risultando dalla sentenza elementi rilevanti per applicare tali istituti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    la sentenza impugnata - con motivazione non viziata - ravvisa, in conformità con consolidata giurisprudenza, la sussistenza della condotta violenta negli spintonamenti e negli strattonamenti che il ricorrente, secondo le concordi dichiarazioni dei testimoni, ha indirizzato agli agenti della Polizia di Stato

    Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, spintonamenti e strattonamenti rivolti agli agenti possono integrare la condotta violenta quando siano diretti a contrastarne l’attività d’ufficio.

  • art. 393-bis c.p.

    si tratta di vizi non dedotti nell'atto di appello, e, dunque, non deducibili per la prima volta in sede di legittimità

    La censura relativa alla causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis c.p. non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se non è stata dedotta con l’atto di appello.

  • art. 131-bis c.p.

    quanto alla particolare tenuità del fatto, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773

    La sentenza applica il principio secondo cui la questione della particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione se non è stata proposta in appello; nel caso concreto la censura è inoltre generica e manifestamente infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non sia assente la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova mediante censure generiche che propongano una lettura alternativa dei fatti, quando la motivazione impugnata sia congrua e non illogica.
  • Spintonamenti e strattonamenti diretti agli agenti che svolgono attività d’ufficio possono integrare la condotta violenta richiesta per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
  • Le censure concernenti una causa di giustificazione o una causa di non punibilità non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione; restano comunque inammissibili le doglianze generiche e manifestamente infondate, prive di elementi rilevanti emergenti dalla decisione impugnata.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non ricorra l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.