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Ordinanza

Ordinanza n. 846/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale che ha istituito provvedimenti viabilistici e revocato una precedente ordinanza relativa alla viabilità di Via Lanificio e Via della Segheria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 27 del 13 gennaio 2026, deducendo l'illegittimità dell'atto e lamentando, tra l'altro, la mancata comunicazione dello stesso. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non emergono ulteriori motivi di ricorso specificamente esaminati. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire gli atti del procedimento nel cui ambito la Circoscrizione 8ª ha espresso parere non favorevole al transito dei mezzi pesanti sulla viabilità interessata, nonché il resoconto della riunione congiunta delle Commissioni 3ª e 4ª del 27 gennaio 2026 e chiarimenti sugli sviluppi procedimentali successivi al parere e sull'eventuale adozione di un ulteriore provvedimento relativo al tratto viario.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto l'integrazione istruttoria a carico del Comune di Verona, ordinando il deposito, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, di tutti gli atti del procedimento, del resoconto della riunione del 27 gennaio 2026 e dei chiarimenti sugli sviluppi successivi al parere circoscrizionale e sull'eventuale prossimo provvedimento viabilistico. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026 per l'ulteriore esame della domanda cautelare e l'eventuale definizione con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    Il giudice si riserva di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella successiva camera di consiglio, senza adottare tale decisione nell'ordinanza in esame.

Massime di principio

  • Quando gli atti già acquisiti non consentono di decidere la domanda cautelare o il merito, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione degli atti e dei chiarimenti necessari, fissando un termine per il loro deposito e rinviando la trattazione.
  • L'istruttoria può riguardare non solo gli atti già formati, ma anche gli sviluppi procedimentali successivi rilevanti per valutare l'attualità dell'interesse, l'eventuale adozione di nuovi provvedimenti e la persistenza della controversia.
  • La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. può essere riservata a una successiva camera di consiglio, dopo il completamento degli incombenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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