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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24099/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva tre motivi di ricorso: (1) nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello per omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado; (2) illegittimità della dichiarazione di assenza nel giudizio di secondo grado anziché della dichiarazione di contumacia, con richiamo all'art. 15-bis della L. n. 67/2014 che imponeva il previgente rito dei contumaci; (3) estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sostenendo che il termine intermedio di prescrizione (secondo la ricorrente 10 anni) si era compiuto prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, considerato che il decreto è stato adottato oltre dieci anni dalla sentenza di primo grado.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul punto della prescrizione la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il termine intermedio non si era compiuto perché la base edittale del reato (furto in abitazione aggravato con art. 625 n.2 e circostanza aggravante indipendente ex art. 624-bis, oltre alla recidiva qualificata) portava a un termine ordinario di prescrizione pari a tredici anni e quattro mesi; inoltre l'aumento per il concorso di circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma 4) va computato nel modo massimo previsto per determinare il tempo di prescrizione. Per quanto riguarda le censure processuali (omessa notifica dell'estratto contumaciale e dichiarazione di assenza), la Corte ha ritenuto le nullità deducibili solo nell'ambito del giudizio d'appello e soggette ai termini di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.; non essendo state tempestivamente eccepite in appello dai difensori (che vi avevano scelto di non partecipare), la deduzione in Cassazione è intempestiva e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 15-bis L. n. 67/2014

    Riferita alla disciplina del processo per contumacia; la Corte osserva che il procedimento doveva proseguire secondo la previgente disciplina ma ciò non ha leso il diritto di difesa e non ha impedito la tardiva eccepibilità delle nullità se non tempestivamente dedotte

  • art. 161, comma secondo, c.p.p.

    Richiamato nel quadro della determinazione dei termini massimi di prescrizione e del concetto di decorrenza del termine intermedio; la Corte conferma che il termine non matura prima della decorrenza del termine massimo se non è decorso l'intervallo ordinario previsto dall'art. 157 c.p.

  • art. 157 c.p.

    Riferimento al termine ordinario di prescrizione del reato, che va preso come durata 'intermedia' ai fini della prescrizione in presenza di atti interruttivi

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante contestata per il furto in abitazione che ha inciso sulla determinazione della base edittale della pena

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamata per la qualificazione della circostanza aggravante indipendente ad effetto speciale, che aumenta il massimo edittale

  • art. 63, comma 4 c.p.

    Stabilisce l'aumento massimo applicabile per il concorso di circostanze ad effetto speciale; la Corte lo applica per determinare la maggiore base edittale da considerare ai fini della prescrizione

  • art. 178, comma primo, lett. c) c.p.p.

    Prevede la nullità per omessa notifica dell'estratto di sentenza al contumace; la Corte ricorda il principio ma dichiara la deduzione tardiva inammissibile

  • art. 182 c.p.p.

    Limita la deducibilità delle nullità a regime intermedio e impone la tempestività di deduzione; la Corte applica questo principio per dichiarare inammissibili le censure sollevate solo in Cassazione

  • art. 180 c.p.p.

    Regola i termini per la rilevabilità delle nullità; la Corte lo invoca per affermare l'intempestività delle eccezioni sollevate in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del ricorrente e la possibilità di applicare una somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000

Massime di principio

  • Le nullità relative ad atti preliminari al giudizio d'appello (es. mancata notifica dell'estratto contumaciale) devono essere eccepite tempestivamente nel corso del giudizio d'appello; se non sollevate allora, sono generalmente inammissibili in cassazione
  • Per valutare la prescrizione va determinata correttamente la base edittale massima tenendo conto di aggravanti ad effetto speciale e del concorso tra tali circostanze (art. 63, comma 4); tale determinazione può aumentare significativamente il termine necessario per la prescrizione
  • Il termine 'intermedio' di prescrizione non si considera compiuto fintanto che non è decorso interamente il termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p. tra atti interruttivi
  • L'applicazione di una nuova disciplina processuale piu favorevole all'imputato non può costituire di per sé motivo di invalidità se la parte non ha tempestivamente esercitato i rimedi processuali previsti
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende

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