Cassazione Penale, Sentenza n. 10527/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in ricettazione (pena: 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 344). I motivi di ricorso sono: (1) vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta di non menzione della condanna; (2) mancata riqualificazione del fatto in furto, alla luce di presunte tracce oggettive (terra) che avrebbero indicato furto procedibile a querela; (3) e (4) mancanza dell'elemento soggettivo della ricettazione e richiesta di riqualificazione ex art. 712 c.p.; (5) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o attenuanti equivalenti); (6) mancata applicazione del quarto comma dell'art. 648 c.p. per il valore esiguo dei beni ricevuti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. In dettaglio: il primo motivo (non menzione) è inammissibile per genericità della deduzione in appello; il secondo è manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha logicamente motivato la qualificazione in ricettazione (le tracce di terra compatibili con ricezione e caricamento da terzi non impongono la riqualificazione in furto) e la Cassazione non può riesaminare i fatti; i terzo e quarto motivo sono inammissibili per aspecificità e perché la Corte distrettuale ha spiegato adeguatamente la sussistenza della consapevolezza della provenienza illecita (circostanze oggettive relative ai pannelli); il quinto motivo è inammissibile per aspecificità (la Corte distrettuale ha correttamente motivato il rigetto della causa di non punibilità); il sesto motivo è inammissibile perché non dedotto in appello. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limitazione delle deduzioni nel ricorso per cassazione, richiamata per indicare i limiti entro cui il ricorrente ha formulato i motivi
Norma richiamata in relazione alla riqualificazione del fatto e all'elemento soggettivo (incauto acquisto/consapevolezza della provenienza illecita); la Corte ha ritenuto che la prova dell'elemento soggettivo possa desumersi da indici indiretti e coordinati
Norma sulle cause di non punibilità (tenuità del fatto/attenuanti equivalenti); la Corte d'appello ha valutato i parametri di gravità e non ha ritenuto applicabile la causa, decisione non criticata specificamente in cassazione
Norma sulla ricettazione; richiamato il quarto comma in relazione al valore dei beni, ma la questione non è stata ammessa perché non dedotta in appello
Norma che prevede la condanna per spese e, in presenza di colpa nella impugnazione, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per l'evidente inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Una deduzione generica formulata in appello (es. richiesta generica di concessione di benefici) è inammissibile e non può costituire motivo valido in Cassazione; la specificità della questione nell'atto di gravame è essenziale.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare le risultanze di fatto: i giudizi di fatto e la valutazione della prova sono sindacabili limitatamente ai profili di diritto e quando emerga vizio logico-giuridico nella motivazione.
- Per la ricettazione, l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) può essere desunto da indici indiretti coordinati (qualità delle cose, condizioni di imballaggio, sporco, circostanze) se tali da rendere il sospetto grave e univoco.
- La Corte di cassazione può disporre o annullare senza rinvio la decisione sull'atto di clemenza (es. non menzione) solo se la questione è stata dedotta con specificità e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- Questioni non dedotte nel gravame (atto d'appello) non possono poi essere trattate in cassazione; il difetto di devoluzione al giudice d'appello comporta inammissibilità della questione in Cassazione.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o palesemente infondato possono essere imposte sanzioni pecuniarie al ricorrente (spese e versamento alla Cassa delle ammende).
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