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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12757/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per violazione di legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativi al capo 10 (detenzione e porto di armi da guerra) e all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente sostiene che l'unico elemento a suo carico sarebbe la frase intercettata "dovevi gustartelo gli ho fatto un video", priva di contestualizzazione temporale e spaziale e insufficiente a provare la sua partecipazione o l'efficacia intimidatoria riconducibile al metodo mafioso; inoltre si censura la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza quanto alla gravità indiziaria sui reati di cui al capo 10 e sull'aggravante mafiosa, ritenendo adeguata la motivazione del Tribunale che ha valorizzato l'intercettazione nel contesto associativo (ammissioni di partecipazione, ruolo di "palo" e la ripresa video dell'esecutore materiale). Sul punto delle esigenze cautelari il ricorso è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha rilevato la completa mancanza di motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla necessità della custodia cautelare, con particolare riferimento alla distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    Il requisito a pena di nullità è la descrizione sommaria del fatto nel provvedimento cautelare; non è richiesta la precisione richiesta per il rinvio a giudizio.

  • art. 417 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che il livello di dettaglio richiesto per il rinvio a giudizio è superiore rispetto alla descrizione sommaria richiesta nell'ordinanza cautelare.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante per il metodo mafioso può trovare sufficiente gravità indiziaria se il fatto si colloca nel contesto associativo e l'azione appare preordinata o comunque funzionale al programma criminoso dell'associazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per violazione di legge e per insufficienza o contraddittorietà della motivazione; basi formali del ricorso del difensore.

  • art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991

    Per alcuni delitti aggravati opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, ma la notevole distanza temporale tra fatti e misura richiede al giudice motivazione stringente sull'attualità della pericolosità e sulla necessità della misura.

Massime di principio

  • Un'ammissione o una frase intercettata possono costituire gravi indizi se, contestualizzate nel quadro di altra prova (appartenenza associativa, ruolo nell'episodio, dichiarazioni autoaccusatorie), delineano un quadro probatorio coerente.
  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio di merito; la Corte controlla la correttezza e sufficienza della motivazione del giudice di merito, non rifà l'istruttoria.
  • Per l'aggravante mafiosa non è sempre necessario che l'atto sia espressamente intimidatorio: l'inquadramento nel contesto e la funzionalità del fatto rispetto al programma dell'associazione possono fondare la gravità indiziaria.
  • Le esigenze cautelari (necessità e proporzionalità della misura) devono essere motivate con particolare rigore quando i fatti sono temporaneamente distanti dall'applicazione della misura; la mancanza di tale motivazione comporta l'annullamento con rinvio.
  • L'ordinanza cautelare richiede una descrizione sommaria del fatto ai sensi dell'art. 292 c.p.p.; ciò non equivale al livello di dettaglio richiesto per il rinvio a giudizio.
  • Dopo un annullamento con rinvio la Corte di merito non può limitarsi a ritenere "assorbite" o implicitamente rigettate le doglianze già considerate nella cassazione: deve motivare espressamente sul punto nel nuovo giudizio.

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