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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40446/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per pluralità di censure, tra cui: insufficiente, contraddittoria o mancante motivazione in ordine alla responsabilità penale; travisamento o omessa valutazione di prove decisive (in particolare dichiarazioni di collaboratori e persone offese); erronea qualificazione e applicazione delle circostanze aggravanti ex art. 416-bis.1 c.p. ("metodo mafioso" o "agevolazione"); vizio nella valutazione del sequestro/confisca e della sua natura (art. 240/240-bis c.p. e art. 321 c.p.p.); erronea esclusione o mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); violazioni procedurali e di diritto in tema di prescrizione nei casi di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p., art. 157 c.p.); e contestazioni relative alla dosimetria della pena. Alcuni ricorrenti chiedevano l'assoluzione o la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, altri la declaratoria di estinzione per prescrizione di singoli capi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, perché manifestamente infondati o generici, i ricorsi di: Caterisano Santino, Mannolo Albano, Mannolo Leonardo, Mannolo Antonio, Mannolo Carmelina e Zoffreo Fiore; condannandoli alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Ha invece accolto in parte i ricorsi di alcuni imputati: - Mannolo Dante: annullamento senza rinvio relativo al capo 14) per estinzione del reato per prescrizione; per il resto trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per il prosieguo. - Mercurio Vincenzo: annullamento parziale relativo alla valutazione delle circostanze aggravanti ex art. 416-bis.1 c.p. e alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche; rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; il resto del ricorso dichiarato inammissibile. - Mannolo Remo: annullamento parziale relativo al riconoscimento dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3 c.p. in relazione ai capi 6) e 12); rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; il resto inammissibile. - Ranieri Carmine e Trapasso Giuseppe: annullamento limitato alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche; rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; per il resto i loro ricorsi sono inammissibili. Per gli altri ricorsi proposti (dichiarati inammissibili) la Corte ha confermato le decisioni di merito e condannato i ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria indicata. In sintesi, la Cassazione ha respinto la maggior parte dei ricorsi ma ha annullato parzialmente e disposto rinvio/ulteriori verifiche per questioni precise (prescrizione, specifiche aggravanti e valutazione delle attenuanti) per alcuni ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma richiamata come contesto per l'aggravante speciale (art. 416-bis.1). La Corte ricorda che l'aggravante può ricorrere sia per il "metodo mafioso" (natura oggettiva) sia per l'"agevolazione" (natura soggettiva), e può applicarsi anche quando l'agente non sia formalmente affiliato purché abbia agito con modalità mafiose o per avvantaggiare l'associazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante speciale: la Corte ne precisa la duplice natura (metodo/agevolazione) e conferma che può operare anche per soggetti non formalmente associati se ricorrono le condizioni previste (conoscenza o condivisione dell'utilità per l'organizzazione).

  • art. 629 cod. pen.

    Articolo relativo all'estorsione e all'aggravante del comma secondo; la Corte distingue la riconoscibilità dell'aggravante ex art. 629, comma 2, dalla dinamica richiesta per applicare art. 416-bis.1, rimarcando che le due aggravanti sono compatibili e hanno verifiche autonome.

  • art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.

    Aggravante che riguarda l'appartenenza attuale a organizzazione mafiosa o analoghe condizioni: la Corte richiama la necessità di valutare l'attualità dell'appartenenza rispetto all'epoca del fatto e l'adeguata motivazione del giudice del merito.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato di intestazione fittizia di beni; la Corte ha valutato l'elemento soggettivo e il concorso, richiamando che chi concorre senza dolo specifico è comunque punibile se consapevole che altri agiscono con dolo specifico.

  • art. 240 cod. pen.

    Confisca per equivalente del profitto del reato: la Corte ha ritenuto applicabile la confisca del profitto quando risulta dal quadro probatorio la sussistenza del profitto, anche se sono stati acquisiti beni oltre il valore immediato del profitto.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata nella discussione sul sequestro/prevenzione patrimoniale; la Corte ha distinto le basi giuridiche del provvedimento ablativo e richiamato la necessità di adeguata motivazione sulla natura del sequestro.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai provvedimenti ablativi e alla convalida del sequestro; la Corte segnala la necessità di chiarezza sulla base normativa usata per la misura e sulla ricostruzione economico-finanziaria.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova: la Corte ricorda che censure sulla mancata o errata valutazione delle prove non possono essere dedotte mediante motivo di violazione di legge se mirano a rivalutazione del merito; il controllo di legittimità sul travisamento è limitato a prove decisive e manifesti errori di percezione.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Istituto del concordato in appello: la Corte ribadisce che la richiesta di concordato non implica rinuncia alla prescrizione, la quale richiede forma espressa di rinuncia ai sensi dell'art.157 c.p.

  • art. 157, comma 7 cod. proc. pen.

    La Corte riafferma che la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa (o tramite procuratore speciale) e non può essere desunta in modo implicito dal concordato; in mancanza di rinuncia espressa va dichiarata l'estinzione per prescrizione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice e che dal 2008 non basta lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; occorre valutare positivamente elementi di segno favorevole e motivarli.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)

    Regola di ricorribilità per vizio di motivazione: la Corte ricorda i limiti dell'art. 606 e che la denuncia deve essere puntuale rispetto a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Regole formali sul contenuto del ricorso per cassazione: la Corte rileva l'inammissibilità dei ricorsi formulati in modo promiscuo, generico o perplesso senza indicare puntualmente i profili di diritto e fatto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione d'ufficio quando risulti intervenuta la causa estintiva prima della pronuncia; la Corte ha annullato le decisioni mancanti su questo punto (caso Mannolo Dante).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alla somma dovuta alla Cassa delle ammende per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • La "doppia conforme" (stesso convincimento in primo e secondo grado) amplia la soglia di sindacabilità della motivazione: la Cassazione non è tenuta a replicare punto per punto le deduzioni difensive quando i giudici di merito hanno fornito motivazioni coerenti e complementari.
  • Il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile in Cassazione solo se riguarda prove decisive e l'errore riguarda il "significante" (contenuto oggettivo) della prova, non la sua mera interpretazione o peso probatorio.
  • L'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. può essere applicata anche a soggetti non formalmente affiliati se la condotta è realizzata con modalità mafiose o è finalizzata ad agevolare l'organizzazione; le due nozioni (metodo/agevolazione) hanno natura distinta e devono essere motivate singolarmente.
  • In caso di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), la prescrizione si estingue se è già maturata a favore dell'imputato e non può essere tacitamente "rinunciata": la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa, pena la declaratoria d'ufficio dell'estinzione.
  • Sulle questioni di sequestro/confisca (art. 240 e 240-bis), è necessaria motivazione chiara circa la natura del provvedimento e il rapporto fra valore dei beni e profitto del reato; il giudice deve esplicitare la base normativa e la logica economico-finanziaria del provvedimento.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) resta materia di ampia discrezionalità del giudice di merito; la mancata concessione è legittima se manca la presenza di elementi positivi da valorizzare, ma la decisione deve dare conto delle ragioni principali del diniego.
  • I motivi in cassazione devono essere specifici e non cumulativi in modo indifferenziato (personalizzare se si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità): la formulazione promiscua o generica rende il ricorso inammissibile.

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