Cassazione Penale, Sentenza n. 40446/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per pluralità di censure, tra cui: insufficiente, contraddittoria o mancante motivazione in ordine alla responsabilità penale; travisamento o omessa valutazione di prove decisive (in particolare dichiarazioni di collaboratori e persone offese); erronea qualificazione e applicazione delle circostanze aggravanti ex art. 416-bis.1 c.p. ("metodo mafioso" o "agevolazione"); vizio nella valutazione del sequestro/confisca e della sua natura (art. 240/240-bis c.p. e art. 321 c.p.p.); erronea esclusione o mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); violazioni procedurali e di diritto in tema di prescrizione nei casi di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p., art. 157 c.p.); e contestazioni relative alla dosimetria della pena. Alcuni ricorrenti chiedevano l'assoluzione o la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, altri la declaratoria di estinzione per prescrizione di singoli capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, perché manifestamente infondati o generici, i ricorsi di: Caterisano Santino, Mannolo Albano, Mannolo Leonardo, Mannolo Antonio, Mannolo Carmelina e Zoffreo Fiore; condannandoli alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Ha invece accolto in parte i ricorsi di alcuni imputati: - Mannolo Dante: annullamento senza rinvio relativo al capo 14) per estinzione del reato per prescrizione; per il resto trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per il prosieguo. - Mercurio Vincenzo: annullamento parziale relativo alla valutazione delle circostanze aggravanti ex art. 416-bis.1 c.p. e alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche; rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; il resto del ricorso dichiarato inammissibile. - Mannolo Remo: annullamento parziale relativo al riconoscimento dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3 c.p. in relazione ai capi 6) e 12); rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; il resto inammissibile. - Ranieri Carmine e Trapasso Giuseppe: annullamento limitato alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche; rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; per il resto i loro ricorsi sono inammissibili. Per gli altri ricorsi proposti (dichiarati inammissibili) la Corte ha confermato le decisioni di merito e condannato i ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria indicata. In sintesi, la Cassazione ha respinto la maggior parte dei ricorsi ma ha annullato parzialmente e disposto rinvio/ulteriori verifiche per questioni precise (prescrizione, specifiche aggravanti e valutazione delle attenuanti) per alcuni ricorrenti.
Norme richiamate
Norma richiamata come contesto per l'aggravante speciale (art. 416-bis.1). La Corte ricorda che l'aggravante può ricorrere sia per il "metodo mafioso" (natura oggettiva) sia per l'"agevolazione" (natura soggettiva), e può applicarsi anche quando l'agente non sia formalmente affiliato purché abbia agito con modalità mafiose o per avvantaggiare l'associazione.
Aggravante speciale: la Corte ne precisa la duplice natura (metodo/agevolazione) e conferma che può operare anche per soggetti non formalmente associati se ricorrono le condizioni previste (conoscenza o condivisione dell'utilità per l'organizzazione).
Articolo relativo all'estorsione e all'aggravante del comma secondo; la Corte distingue la riconoscibilità dell'aggravante ex art. 629, comma 2, dalla dinamica richiesta per applicare art. 416-bis.1, rimarcando che le due aggravanti sono compatibili e hanno verifiche autonome.
art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.
Aggravante che riguarda l'appartenenza attuale a organizzazione mafiosa o analoghe condizioni: la Corte richiama la necessità di valutare l'attualità dell'appartenenza rispetto all'epoca del fatto e l'adeguata motivazione del giudice del merito.
Reato di intestazione fittizia di beni; la Corte ha valutato l'elemento soggettivo e il concorso, richiamando che chi concorre senza dolo specifico è comunque punibile se consapevole che altri agiscono con dolo specifico.
Confisca per equivalente del profitto del reato: la Corte ha ritenuto applicabile la confisca del profitto quando risulta dal quadro probatorio la sussistenza del profitto, anche se sono stati acquisiti beni oltre il valore immediato del profitto.
Norma richiamata nella discussione sul sequestro/prevenzione patrimoniale; la Corte ha distinto le basi giuridiche del provvedimento ablativo e richiamato la necessità di adeguata motivazione sulla natura del sequestro.
Richiamato in relazione ai provvedimenti ablativi e alla convalida del sequestro; la Corte segnala la necessità di chiarezza sulla base normativa usata per la misura e sulla ricostruzione economico-finanziaria.
Norma sulla valutazione della prova: la Corte ricorda che censure sulla mancata o errata valutazione delle prove non possono essere dedotte mediante motivo di violazione di legge se mirano a rivalutazione del merito; il controllo di legittimità sul travisamento è limitato a prove decisive e manifesti errori di percezione.
Istituto del concordato in appello: la Corte ribadisce che la richiesta di concordato non implica rinuncia alla prescrizione, la quale richiede forma espressa di rinuncia ai sensi dell'art.157 c.p.
art. 157, comma 7 cod. proc. pen.
La Corte riafferma che la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa (o tramite procuratore speciale) e non può essere desunta in modo implicito dal concordato; in mancanza di rinuncia espressa va dichiarata l'estinzione per prescrizione.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice e che dal 2008 non basta lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; occorre valutare positivamente elementi di segno favorevole e motivarli.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)
Regola di ricorribilità per vizio di motivazione: la Corte ricorda i limiti dell'art. 606 e che la denuncia deve essere puntuale rispetto a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
Regole formali sul contenuto del ricorso per cassazione: la Corte rileva l'inammissibilità dei ricorsi formulati in modo promiscuo, generico o perplesso senza indicare puntualmente i profili di diritto e fatto.
Obbligo del giudice di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione d'ufficio quando risulti intervenuta la causa estintiva prima della pronuncia; la Corte ha annullato le decisioni mancanti su questo punto (caso Mannolo Dante).
Norma richiamata per la condanna alla somma dovuta alla Cassa delle ammende per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- La "doppia conforme" (stesso convincimento in primo e secondo grado) amplia la soglia di sindacabilità della motivazione: la Cassazione non è tenuta a replicare punto per punto le deduzioni difensive quando i giudici di merito hanno fornito motivazioni coerenti e complementari.
- Il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile in Cassazione solo se riguarda prove decisive e l'errore riguarda il "significante" (contenuto oggettivo) della prova, non la sua mera interpretazione o peso probatorio.
- L'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. può essere applicata anche a soggetti non formalmente affiliati se la condotta è realizzata con modalità mafiose o è finalizzata ad agevolare l'organizzazione; le due nozioni (metodo/agevolazione) hanno natura distinta e devono essere motivate singolarmente.
- In caso di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), la prescrizione si estingue se è già maturata a favore dell'imputato e non può essere tacitamente "rinunciata": la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa, pena la declaratoria d'ufficio dell'estinzione.
- Sulle questioni di sequestro/confisca (art. 240 e 240-bis), è necessaria motivazione chiara circa la natura del provvedimento e il rapporto fra valore dei beni e profitto del reato; il giudice deve esplicitare la base normativa e la logica economico-finanziaria del provvedimento.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) resta materia di ampia discrezionalità del giudice di merito; la mancata concessione è legittima se manca la presenza di elementi positivi da valorizzare, ma la decisione deve dare conto delle ragioni principali del diniego.
- I motivi in cassazione devono essere specifici e non cumulativi in modo indifferenziato (personalizzare se si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità): la formulazione promiscua o generica rende il ricorso inammissibile.
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