Cassazione Civile, Ordinanza n. 27378/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario aperto nel 1998 e chiuso nel 2008. La società correntista ha chiesto la declaratoria di illegittimità di numerosi addebiti effettuati dalla banca sul conto, deducendo interessi ultralegali non pattuiti, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non dovute, con conseguente ricalcolo del saldo e condanna della banca alla restituzione dell’indebito. La banca ha resistito eccependo, tra l’altro, la nullità dell’atto introduttivo e della notificazione del ricorso, la prescrizione del diritto alla ripetizione per i versamenti anteriori al decennio, nonché l’efficacia preclusiva di un accordo di ristrutturazione dei debiti nel quale la correntista avrebbe riconosciuto il dovuto e rinunciato a opporre eccezioni. In appello la banca ha contestato inoltre la ricostruzione del saldo operata mediante CTU su documentazione incompleta, la mancata applicazione della Delibera CICR 9 febbraio 2000 e la condanna sugli interessi attivi maturati nel rapporto. Con il ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulla notificazione via PEC e sulla procura alle liti, per sostenere la nullità della notifica e ottenere la rimessione in termini per eccepire la prescrizione; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita omissione di pronuncia sulla nullità derivata della notifica; 3) violazione degli artt. 1988 e 1372 c.c. per l’efficacia vincolante dell’accordo di ristrutturazione e del divieto di eccepire; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla ricostruzione del saldo tramite CTU su estratti conto incompleti; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese di lite e criteri tariffari applicati. La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, ma ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo inammissibile, il terzo inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi, il quarto in parte infondato e in parte inammissibile, e il quinto inammissibile; ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva rideterminato il saldo e ha lasciato ferma la condanna della banca al pagamento della somma dovuta, con la sola correzione operata in appello sull’esclusione degli interessi attivi per mancanza di allegazione della malafede dell’accipiens.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell’istituto di credito. Ha confermato la sentenza di appello che aveva accolto solo in parte il gravame della banca, riducendo la condanna da euro 307.914,70 a euro 287.985,20 per l’esclusione degli interessi attivi maturati nel corso del rapporto. Ha inoltre confermato la statuizione della Corte territoriale sulla ritualità della notificazione del ricorso introduttivo via PEC, sull’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione perché tardiva, sulla non preclusione, da parte dell’accordo di ristrutturazione risolto, alla contestazione degli addebiti bancari, e sulla legittimità della ricostruzione contabile del saldo mediante CTU anche in presenza di estratti conto non completi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della banca ricorrente, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato come rito utilizzato per proporre la domanda di accertamento e ripetizione dell’indebito bancario
art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53
la notificazione via PEC non è nulla per il solo fatto che la procura alle liti non sia allegata alla relata, purché risultino gli elementi identificativi richiesti
art. 11 L. 21 gennaio 1994, n. 53
non impone l’allegazione della procura alla notifica, ma rinvia ai requisiti della notificazione telematica
art. 18 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44
disciplina la forma della notificazione telematica e non prevede, per la fattispecie esaminata, la nullità della notifica per mancata allegazione della procura
invocato dalla ricorrente per la nullità della notificazione, ma ritenuto non fondante la censura nei termini proposti
richiamato in relazione alla dedotta possibilità di eccepire la prescrizione nella comparsa di risposta
richiamato dalla ricorrente per ottenere la rimessione in termini, non concessa
richiamato per la prescrizione decennale dei pagamenti ripetibili
la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e confondeva l’omessa pronuncia con il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha verificato se le norme invocate fossero effettivamente violate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente di censurare in cassazione domande, eccezioni o motivi di appello, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo
la ricognizione di debito non è autonoma fonte di obbligazione; non preclude in sé le contestazioni sul titolo sostanziale del debito
la clausola di divieto di opporre eccezioni contenuta nell’accordo di ristrutturazione non è efficace una volta risolto il vincolo negoziale
il correntista che chiede la ripetizione degli addebiti indebiti deve provare i fatti costitutivi della pretesa; l’incompletezza documentale incide a suo sfavore
per gli interessi attivi maturati in favore della banca occorre l’allegazione della mala fede dell’accipiens, che nella specie è mancata
Delibera CICR 9 febbraio 2000
la semplice comunicazione generica alla clientela non basta; per l’anatocismo reciproco occorre una nuova pattuizione
il sindacato di legittimità sulle spese non consente di contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del principio della soccombenza
la compensazione, totale o parziale, delle spese rientra nella discrezionalità del giudice in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi
richiamato per la liquidazione delle spese di lite nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nella ripetizione di indebiti addebiti bancari, il correntista che agisce per la rideterminazione del saldo deve provare i fatti costitutivi della domanda; l’assenza di parte della documentazione non sposta tale onere sulla banca e comporta soltanto una limitazione della prova alla parte di rapporto effettivamente ricostruibile.
- La consulenza tecnica contabile può essere utilizzata come consulenza percipiente per ricostruire il saldo del conto sulla base dei documenti prodotti, ma non può supplire in modo esplorativo alla totale mancanza di prova dei fatti allegati.
- L’estratto conto non è l’unico mezzo di prova delle movimentazioni del rapporto bancario; il giudice può avvalersi anche di altri elementi e di una CTU per ricostruire il saldo, purché la somma riconosciuta corrisponda a quanto effettivamente provato.
- La nullità della notificazione a mezzo PEC non deriva automaticamente dalla mancata allegazione della procura alle liti alla relata, se la procura risulta comunque dagli atti e gli elementi richiesti dalla disciplina della notificazione telematica sono presenti.
- La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell’obbligazione e, se il vincolo negoziale che conteneva una clausola di rinuncia o di divieto di eccepire è stato risolto, tale clausola non può essere opposta per impedire la contestazione del rapporto fondamentale.
- In cassazione il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non le questioni giuridiche, le eccezioni o i motivi di appello.
- Le spese di lite e la loro parziale compensazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito in presenza di soccombenza reciproca, e il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese.
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