Cassazione Civile, Ordinanza n. 09993/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da una procedura DOCFA presentata dal proprietario di un immobile, dopo una diversa distribuzione degli spazi interni, con proposta di classificazione in categoria A/7 e rendita inferiore rispetto a quella precedentemente attribuita. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo non condivisibile la proposta, notificava al successivo acquirente un avviso di accertamento catastale con cui respingeva la DOCFA e confermava la precedente categoria A/8. Il contribuente impugnava l'avviso sostenendo: 1) la violazione dell'art. 11, comma 1, d.l. 70/1988 per erronea applicazione del metodo comparativo, poiché non sarebbero stati indicati immobili realmente analoghi e il bene non si troverebbe in zona di pregio; 2) la violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per insufficienza della motivazione dell'avviso, che si sarebbe limitato a richiamare consistenza, categoria e classe; 3) la violazione degli artt. 2, 5, 6 e 7 l. 212/2000 per carenza di chiarezza, trasparenza e informazioni sulle similitudini tra gli immobili comparati. La CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio e il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel classamento catastale, in caso di nuova stima conseguente a DOCFA, il sopralluogo non è necessario e il metodo comparativo può essere utilizzato anche senza visita, salvo l'ipotesi di accertamento d'ufficio per specifiche variazioni dell'immobile. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non trascriveva la motivazione dell'avviso impugnato, e comunque infondato perché, in presenza di DOCFA, se gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente non sono contestati ma solo diversamente valutati ai fini del classamento, la motivazione dell'avviso può limitarsi all'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo del precedente e diretto a una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.l. 70/1988
Consente il classamento ufficioso mediante metodo comparativo; la Corte ribadisce che il sopralluogo non è richiesto quando la variazione catastale sia stata denunciata dal contribuente con DOCFA e non si tratti di accertamento d'ufficio per specifiche variazioni dell'immobile.
In tema di classamento catastale, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto dichiarati nella DOCFA non siano disattesi ma solo diversamente valutati.
Richiamato dal ricorrente per i doveri di chiarezza e conoscibilità delle disposizioni tributarie; la Corte non ravvisa una violazione autonoma, poiché la censura tendeva a una rivalutazione del merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione a trasparenza e informazione al contribuente; la Corte reputa la doglianza inammissibile in quanto sostanzialmente reiterativa della censura sulla motivazione.
Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme dello Statuto del contribuente; la Corte non ne ricava una specifica violazione autonoma nel caso concreto.
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la trascrizione o comunque l'esposizione sufficiente degli atti rilevanti; la mancata trascrizione della motivazione dell'avviso determina carenza di autosufficienza e inammissibilità del motivo.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge; la Corte esamina i motivi come censure di violazione di norme sostanziali e processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel classamento catastale conseguente a DOCFA, il sopralluogo dell'Ufficio non è requisito necessario quando la variazione è stata denunciata dal contribuente; l'amministrazione può fondare la propria valutazione anche sul metodo comparativo.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto, in presenza di elementi fattuali della DOCFA non contestati ma solo diversamente apprezzati, mediante l'indicazione dei dati oggettivi e della categoria/classe attribuita; è richiesta una motivazione più analitica solo quando l'Ufficio disattenda o rielabori i fatti allegati dal contribuente.
- In cassazione, la censura contro l'avviso o contro la sentenza di merito deve essere autosufficiente e deve riportare il contenuto degli atti rilevanti; la mancata trascrizione dell'atto impugnato comporta inammissibilità del motivo.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio già compiutamente esaminato dal giudice di merito.
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