Cassazione Penale, Ordinanza n. 11700/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara che non vi è luogo a provvedere sul ricorso personale ex art. 625-bis c.p.p., perché il ricorso del difensore avverso la sentenza di appello era già stato fissato per la discussione davanti alla Settima Sezione della Corte di cassazione. La decisione non entra nel merito della condanna e non modifica la posizione sostanziale dell'imputato; si limita a prendere atto della pendenza dell'altro giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado e in appello per un reato di danneggiamento aggravato dalla continuazione, avverso il quale risultavano pendenti due iniziative: un ricorso del difensore contro la sentenza della Corte di appello, già fissato per la discussione davanti alla Settima Sezione della Corte di cassazione, e un ricorso proposto personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. contro un'ordinanza della stessa Corte di cassazione che aveva già riguardato la decisione di merito. Il motivo deciso in questa ordinanza non attiene al merito della condanna, ma alla procedibilità della nuova istanza: la Corte rileva che sul ricorso del difensore era già fissata udienza in altra sede e che, quindi, non vi era spazio per provvedere ulteriormente sul ricorso personale presentato avverso la precedente ordinanza di cassazione.
Norme richiamate
viene richiamato come base del ricorso proposto personalmente dalla parte avverso l'ordinanza della Corte di cassazione.
indicano il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio; il testo non chiarisce ulteriormente la qualificazione giuridica oltre al richiamo alla continuazione e al danneggiamento.
Massime di principio
- Quando pende già davanti alla Corte di cassazione un ricorso contro la stessa decisione o contro la medesima vicenda processuale, la presentazione di un ulteriore ricorso straordinario non impone un nuovo esame nel merito se il giudizio già fissato rende superflua o improcedibile una seconda pronuncia.
- Il giudice di legittimità può dichiarare che non vi è luogo a provvedere quando l'istanza proposta non richiede una decisione autonoma perché la questione è già destinata a essere trattata in un diverso procedimento pendente.
- L'ordinanza pronunciata in sede di ricorso straordinario non incide sulla condanna di merito se si limita a rilevare la pendenza di un separato giudizio di cassazione già fissato per la discussione.
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