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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12620/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura fallimentare avviata su istanza di un creditore che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per una pretesa fornitura di energia elettrica. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società debitrice e della socia accomandataria; la corte d'appello aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. ritenendo legittimato l'istante e non provata dalle reclamanti l'insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità. Successivamente la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario, rilevando che non era stata censurata una autonoma ratio decidendi relativa al mancato superamento di tutte le soglie dimensionali. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., le ricorrenti hanno sostenuto che la Corte di cassazione avrebbe commesso un errore di fatto percependo inesistente una loro acquiescenza sulla sussistenza dei parametri di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1, comma 2, l. fall., mentre il thema decidendum avrebbe riguardato solo il parametro della lett. c) e la soglia dei debiti di natura fiscale-erariale. Hanno quindi dedotto violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 1 e 18 l. fall., degli artt. 2697 e 2909 c.c. e dell'art. 111 Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non integrasse un vero errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a contestare la valutazione e l'interpretazione compiute nell'ordinanza precedente circa il contenuto dei motivi di ricorso e la ratio decidendi della decisione impugnata. Ha quindi affermato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile, non un errore di giudizio né una diversa lettura degli atti o delle argomentazioni difensive. Poiché la censura richiedeva un nuovo esame del motivo già dichiarato inammissibile, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti in favore della resistente.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi ammessi dalla legge, tra cui l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile e decisiva, non in un errore di giudizio o di valutazione.

  • art. 18 l. fall.

    regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    individua i requisiti dimensionali di fallibilità; il debitore deve provare il mancato superamento delle soglie previste.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di legittimità processuale nella denuncia di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura contro l'ordinanza revocanda.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno della doglianza sulla percezione e valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la Corte precisa che la revocazione non può essere usata per contestare la valutazione probatoria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare una motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le disposizioni processuali asseritamente violate.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come parametro relativo al giudicato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento della censura di motivazione e del giusto processo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti per veicolare censure di violazione di legge, nullità e omesso esame; la Corte ribadisce che tale contestazione non può trasformare un errore di giudizio in errore revocatorio.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva obiettivamente e immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza impugnata e atti di causa, consistente nell'affermazione dell'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti o dell'inesistenza di un fatto positivamente accertato.
  • Non integra errore revocatorio la diversa valutazione del contenuto degli atti, dei documenti o dei motivi di ricorso, né la contestazione della motivazione in termini di insufficienza, illogicità o apparente erronea interpretazione: in tali casi si verte in errore di giudizio.
  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile solo per errori di fatto relativi agli atti interni del giudizio di legittimità e non quando la pronuncia abbia comunque deciso sul motivo, anche se non abbia esaminato puntualmente tutte le argomentazioni difensive.
  • In materia di fallibilità, il debitore che contesti la sussistenza dei requisiti dimensionali deve fornire la prova del mancato superamento di tutte le soglie previste dalla legge fallimentare, non essendo sufficiente limitarsi a contestarne solo una.
  • La denuncia di motivazione apparente o di errata lettura delle risultanze processuali non può essere veicolata con il rimedio revocatorio, che non è un mezzo per ottenere un nuovo giudizio sul motivo già scrutinato dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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