Cassazione Civile, Ordinanza n. 20323/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, su un fondo posto più in alto rispetto a quello dei vicini, di un muro di contenimento di un terrapieno che i confinanti assumevano essere stato creato artificialmente, con conseguente violazione delle distanze legali, illegittima creazione di una veduta e di uno scolo di acque meteoriche. I vicini chiesero la riduzione in pristino e il risarcimento del danno. In primo grado fu accertata la natura di costruzione del muro, fu ordinata la demolizione o l'arretramento e fu rigettata la domanda riconvenzionale dei convenuti. In appello fu riconosciuto anche un risarcimento equitativo di euro 16.000, oltre a una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c. per future violazioni. In cassazione i ricorrenti denunciarono, tra l'altro, motivazione apparente, violazione delle norme sulle distanze, errata qualificazione del muro come costruzione, mancata rinnovazione della c.t.u., omessa pronuncia, erronea liquidazione delle spese, e prescrizione/usucapione del diritto a mantenere l'opera nella posizione realizzata. I resistenti proposero ricorso incidentale condizionato su giudicato e ammissibilità dell'appello incidentale.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il secondo motivo del ricorso principale, limitatamente alle censure sul risarcimento del danno da violazione delle distanze e sulla condanna ex art. 614-bis c.p.c.; ha rigettato il quarto e il sesto motivo; ha dichiarato inammissibili le altre censure; ha assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, affinché riesamini la questione del danno risarcibile applicando i principi indicati in ordine alla prova e alla liquidazione del pregiudizio da lesione delle distanze legali, e provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; nel caso esaminato tale vizio non ricorreva per il primo motivo, ma la questione del danno è stata comunque cassata per difetto di corretta base motivazionale e di criteri di liquidazione.
Sono state richiamate le varie ipotesi di ricorso per cassazione; le censure che miravano a una rivalutazione del merito o delle prove sono state ritenute inammissibili.
La violazione delle distanze legali può dar luogo sia alla tutela ripristinatoria sia a quella risarcitoria, ma il danno non può essere affermato e quantificato in modo apodittico.
La liquidazione equitativa presuppone l'allegazione di elementi fattuali idonei a consentire la valutazione del pregiudizio; non è sufficiente una generica affermazione di danno in re ipsa.
La misura coercitiva indiretta costituisce una vera e propria domanda giudiziale, soggetta a tempestiva allegazione e non proponibile tardivamente per la prima volta in appello nel caso di specie.
Richiamato in tema di valore della causa e liquidazione delle spese; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese, ma la doglianza sul quantum e sulla distinzione tra compensi e spese è stata assorbita o dichiarata inammissibile.
Il muro che sostenga o contenga un terrapieno creato artificialmente è assimilato a costruzione e deve rispettare le distanze legali.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove inesistenti o abbia tratto da una fonte probatoria un'informazione impossibile da ricavare; non è deducibile per contestare la mera valutazione delle prove.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello abbia chiaramente confermato la qualificazione dell'opera e la conseguente demolizione.
Le doglianze su veduta e scolo sono state ritenute prive di interesse perché assorbite dall'ordine di demolizione o arretramento della costruzione illegittima.
Come per la veduta, la questione è stata reputata assorbita dall'eliminazione dell'opera costruita in violazione delle distanze.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di giudicato, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'ammissibilità dell'appello incidentale; questione assorbita.
Richiamato nel ricorso incidentale; la censura è stata assorbita.
La censura relativa all'omesso esame di fatti e foto è stata ritenuta inammissibile perché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado.
Dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non è consentita una rivalutazione del merito.
art. 111 Cost.
È il parametro del minimo costituzionale della motivazione, la cui violazione consente il controllo di legittimità solo nei casi estremi.
Massime di principio
- La violazione delle distanze legali tra costruzioni può legittimare sia la tutela reale di riduzione in pristino sia una autonoma domanda risarcitoria, ma il danno non può essere riconosciuto automaticamente come danno in re ipsa privo di ogni allegazione fattuale.
- Il danno da lesione del diritto di proprietà per violazione delle distanze va allegato e provato, anche mediante presunzioni; la liquidazione equitativa è possibile solo se il danneggiato ha dedotto elementi concreti idonei a consentire la valutazione del pregiudizio.
- La misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. integra una domanda autonoma, che deve essere tempestivamente proposta e non può essere introdotta tardivamente per la prima volta in appello quando non ne ricorrano i presupposti processuali.
- Un muro di contenimento che sostenga un terrapieno creato artificialmente è qualificabile come costruzione ai fini dell'applicazione delle distanze legali, anche se svolge pure funzione di delimitazione del confine.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione dell'art. 115 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o abbia attribuito a una fonte probatoria contenuti logicamente impossibili.
- Il controllo sulla motivazione della sentenza di merito, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più deducibili in cassazione meri vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Le questioni sulla configurabilità di servitù di veduta o di scolo possono restare assorbite quando l'opera sia comunque illegittima e debba essere demolita o arretrata per violazione delle distanze.
- L'omessa censura di un capo decisivo o la richiesta di rivalutazione di fatti già esaminati dai giudici di merito non integrano un vizio denunciabile in cassazione se la sentenza d'appello è coerente con quella di primo grado e contiene una motivazione intellegibile.
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