Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30994/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per vari episodi di furto ma aveva ridotto la pena. I motivi di ricorso, come emergono dal testo, riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: contestazione dell'entità della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, richiamando la motivazione della Corte territoriale sui punti impugnati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i due motivi relativi alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché la Corte di appello aveva già fornito motivazione adeguata su tali profili. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre agli effetti propri dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state negate dal giudice di merito con motivazione ritenuta adeguata e immune da censure in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga una motivazione congrua e specifica sui relativi punti.
  • La valutazione sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia assente, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura delle circostanze del caso.
  • Quando l'appello ha già ridotto la pena e ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti, le doglianze difensive che insistano sugli stessi profili tendono a essere qualificate come manifestamente infondate.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.