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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28098/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello (conferma del giudice di primo grado) che li ha ritenuti responsabili per il delitto di cui agli artt. 110 e 495 c.p. (riqualificazione dall'originaria imputazione di cui agli artt. 110, 494, 496 c.p.). Sono stati prospettati 8 motivi di cassazione: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p., con condanna per fatto sostanzialmente diverso dall'editto accusatorio; (2) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, con specifica richiesta di escussione del teste di polizia giudiziaria Capilli; (3) carenze di motivazione nel vaglio delle alternative difensive e nella valutazione della deposizione del teste Barrocu e del contributo concorsuale di Romano; (4) erronea applicazione dell'art. 495 c.p. perché Romano avrebbe esibito il proprio documento e la condotta non integrerebbe il falso di identità; (5) applicazione indebita della recidiva a carico di Romeo per mancanza di adeguata motivazione; (6) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (7) mancata concessione delle attenuanti generiche a Romano; (8) diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (art. 20-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati o aspecifici i motivi su nullità per diversa tipizzazione (la riqualificazione non ha mutato il fatto nella sua essenza e il diritto di difesa è stato garantito), sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria (istituto eccezionale e non adeguatamente motivato dalla difesa), sulle critiche alla valutazione della prova e alle conclusioni sulla responsabilità (sindacato precluso in cassazione salvo manifesta illogicità della motivazione), sull'applicabilità dell'art. 495 c.p. (la Corte ha ritenuto che Romano si sia sostituito a Romeo inducendo in errore gli operanti anche attraverso l'esibizione del documento), sulla recidiva (adeguatamente motivata dal giudice di merito), sul rifiuto della non punibilità per tenuità (criteri cumulativi per il riconoscimento; motivazione del giudice compatibile), sulle attenuanti (attenuanti generiche riconosciute e contabilizzate nella pena) e sulla sostituzione della pena (provvedimento discrezionale del giudice, correttamente motivato). Venivano altresì disposte per la declaratoria di inammissibilità le spese e la condanna dei ricorrenti al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata per qualificare la partecipazione concorrente dei due imputati nel fatto contestato

  • art. 495 cod. pen.

    Punisce chi dichiara falsamente al pubblico ufficiale l'identità; la Corte ha ritenuto che l'esibizione del documento con generalità altrui e le dichiarazioni ingannevoli possano integrare il reato quando finalizzate a sostituirsi a un altro

  • art. 494 cod. pen.

    Norma richiamata nell'originaria imputazione (false generalità), poi riqualificata; il riferimento serve a collegare le condotte iniziali con la riqualificazione in giudizio

  • art. 496 cod. pen.

    Norma richiamata nell'originaria imputazione; contestata e poi ricondotta nelle valutazioni di merito

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare nullità della sentenza per diversa qualificazione del fatto; la Corte ha escluso la nullità ritenendo che la riqualificazione non abbia pregiudicato il diritto di difesa quando il fatto sostanziale resta identico e la difesa può impugnare

  • art. 6 CEDU

    comma primo e terzo, lett. a) e b)

    Principio del giusto processo e diritto di essere informato della natura e della causa dell'accusa; la Corte ha ritenuto compatibile la riqualificazione alla luce della possibilità di esercitare il diritto di difesa e di proporre impugnazione

  • art. 111 Cost.

    Garantisce il diritto al contraddittorio sulla natura e qualificazione dei fatti; applicata per valutare la regolarità del procedimento nonostante la riqualificazione in sentenza

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla sintesi dei motivi in cassazione (sintesi dei motivi nei limiti di stretta necessità)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle censure generiche in cassazione: i motivi generici sono inammissibili e non possono poi sorreggere un ricorso di legittimità

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ricorda che i criteri per il riconoscimento sono cumulativi (occorre che tutte le condizioni ricorrano) e che la valutazione negativa anche di un solo criterio esclude il beneficio

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; la Corte ha confermato che la concessione è discrezionale

  • art. 58 L. n. 689/1981

    Normativa sulle sanzioni sostitutive richiamata per affermare che la sostituzione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere esclusa quando vi siano fondati motivi di inadempimento

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena richiamati come parametri per valutare la non idoneità della pena sostitutiva e per la commisurazione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo invocato per disporre le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto in sentenza non determina automaticamente la nullità se il fatto sostanziale rimane lo stesso e la difesa ha potuto esercitare il diritto di difesa (es.: proporre appello).
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: va richiesta e motivata con riferimento a lacune o manifeste illogicità dell'istruttoria di primo grado che rendano impossibile decidere sugli atti esistenti.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova, sull'attendibilità dei testimoni e sulla scelta tra versioni contrastanti è molto limitato: sono ammesse censure solo se emerge una manifesta illogicità o carenza motivazionale dal testo della decisione impugnata.
  • L'art. 495 c.p. può essere integrato anche da comportamenti che inducono il pubblico ufficiale a ritenere l'identità di chi si presenta (es.: esibizione di un documento con le generalità di un'altra persona), se ciò è funzionale a ingannare l'operato degli agenti.
  • La contestazione della recidiva in Cassazione richiede una censura specifica e motivata: i rilievi generici sono inammissibili e la Corte di merito deve adeguatamente documentare la ragione dell'aggravante.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede il concorso dei criteri previsti; la sua esclusione può essere motivata anche dalla collocazione del fatto in un contesto criminale più ampio.
  • La sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative (lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare) è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve motivare il diniego con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Motivi di cassazione formulati in termini generici, apodittici o privi di specificità sono normalmente dichiarati inammissibili.

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