Cassazione Penale, Sentenza n. 06255/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fraone impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal P.M. di Lamezia Terme. I motivi del ricorso erano: 1) violazione di legge per aver disposto il sequestro dopo il decorso del termine massimo delle indagini (sostiene che si tratti degli stessi fatti già iscritti a Vibo Valentia il 2/05/2020); 2) vizio di motivazione circa l'insussistenza del fumus commissi delicti e l'assenza di una concreta finalità probatoria; 3) vizio di motivazione e carenza della garanzia di proporzionalità in relazione al sequestro di dati informatici, con mancata restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti dopo le operazioni di selezione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il procedimento iscritto a Lamezia Terme non avesse lo stesso oggetto del procedimento di Vibo Valentia (diversi periodi/atti contestati e diversa qualificazione), pertanto non era scaduto il termine per le indagini relativo alla nuova iscrizione. Il Collegio ha inoltre affermato che il controllo di legittimità non può sindacare la congruità motivazionale di merito salvo vizi motivazionali radicali; nel caso di specie la motivazione del decreto di sequestro è stata ritenuta completa sia quanto al fumus commissi delicti (richiamo alle relazioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'amministratore giudiziario) sia quanto all'oggetto e alla proporzionalità del sequestro dei dati informatici, poiché il P.M. aveva indicato luoghi, beni e dati da acquisire e previsto cautele e restituzione della copia informatica non rilevante. La conferma del sequestro è stata quindi dichiarata legittima.
Norme richiamate
Le norme sono il riferimento sostanziale dei reati contestati (evasione/induzioni tributarie con mezzi fraudolenti); la Corte ritiene che dagli elementi raccolti risultino elementi idonei a configurare astrattamente i reati per i quali è stato disposto il sequestro probatorio.
Richiamata in relazione alla disciplina dei crediti d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno; la presunta utilizzazione di crediti fittizi ai sensi di tale legge è parte dell'oggetto dell'indagine.
Limita il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali ai vizi di legge e ai vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione inesistente o indecifrabile; non consente un sindacato di merito sulla congruità motivazionale ordinaria.
art. 407 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Citato nella ricostruzione giurisprudenziale relativa al termine per le indagini e alla sua operatività in caso di trasferimento del fascicolo per competenza; la Corte costituzionale ha considerato il termine utile anche dopo trasferimenti, ma la valutazione concreta dipende dall'oggetto delle iscrizioni.
d.l. n. 161 del 2019, convertito con legge n. 7 del 2020
Richiamato nella giurisprudenza su effetti delle iscrizioni multiple nel registro delle notizie di reato per procedimenti successivi al 31/08/2020; la Corte segnala che le successive iscrizioni possono far decorrere nuovi termini di indagine.
Massime di principio
- Il semplice trasferimento o la successiva iscrizione non comportano automaticamente la decadenza dei termini: occorre verificare se la nuova iscrizione riguarda fatti differenti o nuovi elementi tali da far decorrere autonomamente un nuovo termine.
- La sanzione per il mancato rispetto del termine per le indagini non è automaticamente l'annullamento degli atti, ma l'inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine, che va valutata concretamente quando le prove vengano effettivamente utilizzate in sede cautelare o probatoria.
- Il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è circoscritto a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali; le censure concernenti mera logica o congruità della motivazione rientrano nel sindacato di merito e non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità.
- Nel sequestro probatorio di dati informatici è necessario indicare in motivazione i luoghi/contesti e i dati specifici da acquisire, i criteri e i tempi della selezione del materiale informatico, la perimetrazione temporale dei dati di interesse e le cautele per la conservazione e la restituzione delle copie non rilevanti: l'assenza di tali indicazioni può rendere il sequestro illegittimo.
- Per stabilire la 'medesimità del fatto' ai fini del decorso dei termini, è rilevante la specifica qualificazione giuridica, gli elementi costitutivi (es. soglie di punibilità) e il periodo temporale contestato; occorre un confronto puntuale degli elementi per decidere se si tratti dello stesso fatto o di nuove contestazioni.
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