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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04575/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (attrice)

La controversia

In una controversia tra contigui familiari relativa alla proprietà di un'area scoperta annessa a un immobile, una parte ha agito per far dichiarare l'intervenuta usucapione in proprio favore. I convenuti hanno resistito sostenendo, a loro volta, di avere usucapito il bene. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo non provato il possesso esclusivo utile all'usucapione e valorizzando, tra l'altro, l'accesso al fondo da parte della controparte e un rapporto di parentela idoneo a spiegare una tolleranza nell'uso del terreno. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme su valutazione delle prove e possesso/usucapione, lamentando che la Corte territoriale non avesse ravvisato la prova del possesso esclusivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo e errata valutazione delle prove, per non avere considerato un precedente provvedimento possessorio; 3) violazione delle norme sulla tolleranza del possesso e sull'onere della prova, contestando l'affermazione della tolleranza; 4) violazione delle norme sulla competenza per valore e sul valore della causa, sostenendo che il valore fosse determinato dalla propria dichiarazione; 5) violazione delle norme sulle spese, perché la Corte d'appello avrebbe liquidato le spese in favore di ciascuno dei tre appellati anziché della parte unitariamente costituita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi. Ha ritenuto che le censure sul possesso e sull'usucapione si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e non implausibile. Ha inoltre escluso che la dichiarazione di valore della parte vincolasse il giudice. Ha invece accolto il quinto motivo limitatamente alla liquidazione delle spese, osservando che i tre controricorrenti si erano difesi con unico patrocinio e senza differenti posizioni processuali; pertanto, le spese di appello dovevano essere liquidate in favore della parte appellata nel suo complesso e non singolarmente. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti di tale censura e la Corte ha deciso nel merito eliminando dal dispositivo la parola "ciascuna" riferita alla liquidazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sostanziali e processuali sul possesso per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione probatoria è riservata al giudice di merito e non è sindacabile come terzo grado di merito.

  • art. 841 c.c.

    Invocato dalla ricorrente nel contesto della controversia sull'area scoperta annessa all'immobile; non viene fornita una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per sostenere la sussistenza del possesso esclusivo; la Corte ribadisce che la ricostruzione del possesso è apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto con la cosa in termini di possesso; la Corte non ne offre una lettura autonoma ma dichiara inammissibile la censura di merito.

  • art. 1158 c.c.

    Invocato quale norma fondativa dell'usucapione; la decisione conferma che, nel caso concreto, non è stata dimostrata in cassazione l'erroneità della valutazione di merito sul possesso utile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte osserva che le doglianze mascheravano in realtà una richiesta di nuova valutazione del fatto, quindi sono inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ritiene che la censura miri a una diversa lettura delle prove e sia quindi inammissibile.

  • art. 1144 c.c.

    Richiamato per contestare la configurabilità della tolleranza; la Corte ritiene che la questione sia stata risolta con valutazione di fatto non censurabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sull'onere della prova; la Corte non ravvisa una violazione, poiché la censura investe l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato nel quarto e quinto motivo per contestare la determinazione del valore della causa e le spese; la Corte afferma che la dichiarazione di valore della parte non vincola il giudice.

  • art. 15 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 7 c.p.c. sul valore della controversia; la Corte lo considera nel contesto della doglianza sulle spese e sul valore della causa.

  • art. 4 del D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese; la censura è ritenuta infondata quanto al valore della causa e fondata solo nella parte relativa alla duplicazione della liquidazione per singolo appellato.

  • art. 1 del D.M. n. 37 del 2018

    Richiamato unitamente al D.M. n. 55 del 2014 sulla liquidazione delle spese; la Corte accoglie solo il profilo relativo alla liquidazione in favore di ciascun appellato.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto; qui è applicato per correggere il dispositivo sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito, né proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • La valutazione delle prove testimoniali e documentali, la scelta delle fonti ritenute più attendibili e la qualificazione del fatto storico come possesso, detenzione o tolleranza sono apprezzamenti riservati al giudice di merito, censurabili solo nei ristretti limiti del vizio di legittimità.
  • In tema di usucapione, la contestazione in cassazione deve colpire un preciso errore di diritto o un effettivo omesso esame di un fatto decisivo; non è sufficiente contrapporre una lettura diversa delle risultanze istruttorie.
  • La dichiarazione di valore formulata dalla parte non vincola il giudice, che deve determinare il valore della causa in base al suo effettivo contenuto, fermo restando che la censura deve essere specifica e sorretta dagli elementi di causa.
  • Quando più parti resistenti costituiscono sostanzialmente un'unica parte processuale e sono difese con un unico patrocinio senza posizioni distinte, la liquidazione delle spese non può essere duplicata per ciascuna di esse.
  • La Corte di cassazione può correggere direttamente il dispositivo della sentenza impugnata, decidendo nel merito senza rinvio, se la censura accolta riguarda un profilo meramente consequenziale e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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