Cassazione Civile, Ordinanza n. 21478/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso, ha accolto il quarto motivo nei limiti della violazione di legge relativa alla condanna alle spese, ha cassato il decreto impugnato solo in punto spese e, decidendo nel merito, ha eliminato la statuizione di condanna alle spese posta a carico della ricorrente. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 1105, comma 4, c.c. proposto da due comproprietari di un lastrico solare contro la terza comproprietaria, che si opponeva all'esecuzione di lavori di ristrutturazione del bene comune. Il Tribunale aveva accolto la richiesta nominando un amministratore giudiziale per supplire all'inerzia/contrasto tra i partecipanti alla comunione e aveva posto le spese di lite a carico della comproprietaria dissenziente; il reclamo era stato rigettato dalla Corte d'appello. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: i primi tre attinenti al merito del provvedimento, mentre il quarto denunciava la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese. La Corte ha rilevato che, in realtà, il ricorso era procedibile e tempestivo perché la parte aveva notificato nuovamente il ricorso e lo aveva depositato nei termini decorrenti dalla prima notificazione della propria impugnazione; tuttavia ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché il decreto di nomina dell'amministratore della cosa comune ex art. 1105, comma 4, c.c. è provvedimento di giurisdizione volontaria, revocabile e reclamabile, privo di decisorietà e definitività, quindi non ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Il quarto motivo è stato invece ritenuto ammissibile solo quanto alla censura di violazione di legge, poiché la statuizione sulle spese contenuta in un provvedimento non decisorio è autonomamente impugnabile; la censura è stata accolta perché in un provvedimento privo di carattere decisorio e definitivo non può essere disposta una regolazione definitiva delle spese processuali. La Corte ha quindi cassato il decreto limitatamente alle spese e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna alle spese a carico della ricorrente, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente la nomina di un amministratore della cosa comune per superare l'inerzia dei partecipanti alla comunione; il relativo provvedimento è di giurisdizione volontaria, revocabile e reclamabile.
art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è escluso per i provvedimenti privi di decisorietà e definitività, come la nomina dell'amministratore della cosa comune.
Richiamato per evidenziare la reclamabilità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Richiamato per la revocabilità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Richiamato per la disciplina dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Il ricorso è procedibile se depositato nel termine di venti giorni dalla notifica della seconda impugnazione tempestiva.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della prima impugnazione, che equivale a conoscenza legale del provvedimento per l'impugnante.
La consumazione del diritto di impugnazione consegue solo se, al momento della seconda impugnazione, sia già intervenuta la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente impugnazione viziata.
La condanna alle spese non può essere stabilmente disposta con un provvedimento privo di decisorietà e definitività; la statuizione sulle spese è autonomamente censurabile in cassazione.
Il quarto motivo è stato scrutinato sotto i profili di violazione di legge e omesso esame, ma il vizio ex n. 5 è stato ritenuto inammissibile perché le difese disattese non costituiscono fatti omessi.
Massime di principio
- Il decreto con cui il giudice nomina un amministratore della cosa comune ex art. 1105, comma 4, c.c. è un provvedimento di volontaria giurisdizione, privo di decisorietà e definitività, e come tale non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
- In presenza di una prima impugnazione notificata, il termine breve per la successiva impugnazione decorre per l'impugnante dalla data di quella notificazione, che integra conoscenza legale del provvedimento.
- La proposizione di una seconda impugnazione può sostituire la prima finché non sia stata dichiarata l'inammissibilità o improcedibilità della precedente; la sola notifica del primo ricorso non consuma, di per sé, il potere di impugnare.
- Le statuizioni sulle spese contenute in un provvedimento privo di carattere decisorio e definitivo sono autonomamente sindacabili, poiché incidono in modo definitivo su un diritto soggettivo e non possono restare sottratte a controllo.
- Quando un provvedimento non è decisorio né definitivo, non può essere resa con esso una regolazione definitiva delle spese processuali a carico di una parte.
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