Cassazione Penale, Ordinanza n. 14741/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 novembre 2024, ha applicato all'imputato, con riduzione di un terzo per la scelta del rito, la pena di euro 1.500,00 di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, ritenendo insussistente un giustificato motivo del porto di un coltello in luogo pubblico. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del giustificato motivo della detenzione/porto in luogo pubblico e conseguente richiesta di assoluzione; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione. La difesa ha inoltre depositato memoria. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato sull'assenza di giustificato motivo e che la mera condizione di senza fissa dimora non legittima il porto indiscriminato di strumenti da punta e taglio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva doglianze già esaminate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Norme richiamate
La condotta di porto in luogo pubblico di strumenti da punta o da taglio è punibile in assenza di un giustificato motivo; la mera condizione di senza fissa dimora non integra, di per sé, un giustificato motivo idoneo a legittimare il porto indiscriminato dell'arma o dello strumento.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di porto ingiustificato di strumenti da punta o da taglio, il giustificato motivo deve essere concreto e specificamente allegato; non è sufficiente un'affermazione apodittica o meramente generica della propria condizione personale.
- La condizione di senza fissa dimora, isolatamente considerata, non costituisce un giustificato motivo per il porto indiscriminato di un coltello in luogo pubblico.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già vagliate e motivate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi che escludano la colpa del ricorrente, trova applicazione la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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