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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20528/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha lasciato ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato di violazione di sigilli. Nei motivi, poi reiterati con memoria, ha contestato la validità della querela posta a base dell'azione penale, sostenendo che non fosse correttamente sottoscritta/autenticata. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la querela era stata sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che l'aveva depositata in procura; ciò è sufficiente, secondo l'orientamento richiamato, poiché la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato e il difensore può assolvere a tale funzione anche se nominato formalmente o tacitamente.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    È il reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello e investita dal ricorso; la Corte non ne tratta il merito, ma considera infondate le doglianze processuali sollevate contro la querela posta a sostegno dell'accusa.

  • art. 337, comma 1, c.p.p.

    La querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    Legittima l'autenticazione della sottoscrizione anche da parte del difensore, nominato formalmente o tacitamente, ai fini della validità della querela.

Massime di principio

  • La querela presentata da un incaricato è valida se la sottoscrizione della persona offesa risulta autenticata da un soggetto legittimato; l'autenticazione può essere effettuata anche dal difensore, purché legittimato alla nomina formale o tacita.
  • Una doglianza di legittimità che si limiti a contestare in modo generico la validità della querela, in presenza di sottoscrizione della persona offesa e autenticazione del difensore, è manifestamente infondata e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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