Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06359/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico; associazione di volontariato)

La controversia

La controversia riguarda alcuni terreni e fabbricati siti in Roma, già oggetto di plurimi decreti di espropriazione in favore del Comune di Roma (poi Roma Capitale). I proprietari originari hanno chiesto in giudizio, in via principale, l'accertamento dell'usucapione ordinaria dei beni; in subordine, la retrocessione dei beni espropriati e non utilizzati per il fine pubblico. Il Comune ha contestato sia l'usucapibilità, sia la retrocessione alle condizioni richieste, sostenendo che i beni erano demaniali e che il diritto alla retrocessione era prescritto. Nel corso del giudizio è intervenuta anche un'associazione di volontariato assegnataria di uno degli immobili, aderendo alle difese dell'ente pubblico. La Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'associazione e ha rigettato quello di Roma Capitale, ritenendo sufficiente, ai fini della retrocessione, lo svincolo delle somme già depositate a titolo di indennità di esproprio e ritenendo assorbite o non rituali le ulteriori contestazioni sull'entità del prezzo. In Cassazione, Roma Capitale ha dedotto la violazione delle norme sulla retrocessione previste dalla legge espropriativa del 1865, lamentando che il prezzo di ritrasferimento dovesse essere determinato secondo i criteri legali vigenti al momento della retrocessione, con eventuale stima/CTU, e non coincidere con le vecchie indennità di esproprio depositate e mai ritirate. L'associazione, con ricorso incidentale, ha censurato la declaratoria di inammissibilità del proprio appello, sostenendo che, quale interventore adesivo dipendente, il suo gravame doveva essere esaminato come appello incidentale adesivo rispetto a quello dell'ente adiuvato e non come impugnazione autonoma tardiva. I Coppi hanno resistito ad entrambi i ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale di Roma Capitale sia il ricorso incidentale dell'associazione Emmaus Roma. Ha ritenuto fondati i motivi dell'ente pubblico perché il prezzo della retrocessione non poteva essere identificato con le indennità di esproprio depositate anni prima, ma doveva essere determinato ex novo secondo i criteri di legge e con riferimento al momento della retrocessione; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era apparente e non dava conto in modo coerente del mancato accertamento del prezzo. Ha poi accolto il ricorso incidentale dell'associazione, osservando che il giudice di rinvio non aveva rispettato il principio di diritto già enunciato dalla precedente ordinanza di cassazione, che imponeva di esaminare il gravame dell'interventore adesivo dipendente come appello incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare la ripartizione dell'onere di dimostrare il prezzo di retrocessione.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per censurare una motivazione ritenuta apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al thema decidendum e al dovere di pronunciarsi sulle domande e questioni dedotte.

  • artt. 32, 33, 60 e 63 L. n. 2359/1865

    Le norme sulla retrocessione espropriativa impongono la determinazione del prezzo secondo i criteri legali e, ove necessario, mediante stima; la retrocessione dà luogo a un nuovo trasferimento con prezzo da determinarsi al momento della pronuncia.

  • art. 392 c.p.c.

    È richiamato per la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 334 c.p.c.

    È escluso come disciplina applicabile all'impugnazione dell'interventore adesivo dipendente, che deve essere trattata come appello incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata.

  • artt. 325 e 327 c.p.c.

    Sono richiamati dalla ricorrente incidentale per sostenere l'operatività dei termini ordinari di impugnazione.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene.

  • art. 331 c.p.c.

    È richiamato per distinguere l'ipotesi di impugnazione incidentale tardiva esperibile nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Nella retrocessione dei beni espropriati e non utilizzati per la finalità pubblica, il prezzo non coincide automaticamente con l'indennità di esproprio originariamente depositata: esso va determinato ex novo secondo i criteri di legge vigenti al momento della pronuncia di retrocessione.
  • La retrocessione costituisce un nuovo trasferimento di proprietà con efficacia ex nunc, sicché il giudice deve accertare e indicare il corrispettivo dovuto prima di pronunciare il ritrasferimento del bene.
  • Quando la disciplina speciale prevede la stima del prezzo di retrocessione, il giudice deve attivare i relativi poteri di accertamento istruttorio e non può eluderli con una motivazione meramente apparente o con il rinvio a somme già depositate per finalità diverse.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando non spiega in modo coerente e logicamente compatibile le ragioni della decisione, specialmente se afferma simultaneamente tesi tra loro incompatibili.
  • Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione: non può riqualificare o dichiarare inammissibile un'impugnazione in modo incompatibile con quanto già stabilito in sede di legittimità.
  • L'interventore adesivo dipendente conserva una posizione processuale subordinata e non può essere trattato come impugnante autonomo in contrasto con la parte adiuvata; il suo gravame va letto in coerenza con l'impugnazione della parte principale cui aderisce.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.