Cassazione Civile, Ordinanza n. 33142/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due solleciti di pagamento TARI relativi agli anni 2019 e 2020, emessi dal Comune per alcuni immobili di sua proprietà. Contestava, da un lato, l'erronea determinazione della superficie imponibile; dall'altro, con riferimento a un locale seminterrato in comproprietà, deduceva la carenza di legittimazione passiva perché l'immobile era in concreto utilizzato da terzi che avrebbero provveduto al pagamento del tributo. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento solo parziale in appello con rettifica degli importi, la contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, poi integrato da memoria, insistendo sulla correttezza delle sue doglianze in materia di TARI e di superficie tassabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione era rivolta contro solleciti di pagamento, ossia atti atipici e meramente consequenziali rispetto ad avvisi di accertamento TARI che la stessa contribuente dichiarava di avere già impugnato autonomamente. In applicazione del principio secondo cui l'impugnazione facoltativa di un atto atipico non esonera dall'onere di impugnare l'atto tipico successivo, la Corte ha affermato che, essendo già pendente il giudizio sugli atti impositivi tipici, il destino della pretesa tributaria doveva seguire quel procedimento, con conseguente difetto di interesse all'ulteriore impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il Comune è rimasto intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativa, ma ciò non impedisce l'impugnazione di atti atipici che portino a conoscenza una pretesa tributaria ben individuata; resta però fermo l'onere di impugnare successivamente l'atto tipico per evitare il consolidamento della pretesa.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'impugnazione di un atto atipico o sollecitatorio è ammissibile se consente di conoscere una pretesa tributaria definita, ma non sostituisce l'onere di impugnare l'atto impositivo tipico da cui la pretesa deriva.
- Quando il contribuente abbia già proposto ricorso contro l'avviso di accertamento o altro atto tipico, viene meno l'interesse a coltivare una separata impugnazione dell'atto consequenziale, perché la contestazione della pretesa deve essere definita nel giudizio sull'atto principale.
- La tassatività degli atti impugnabili nel processo tributario non esclude la tutela contro atti atipici, ma tale tutela ha natura facoltativa e non consuma il potere-dovere di impugnazione dell'atto impositivo formalmente tipico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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